Art. 16. 1. All'articolo 433, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: "ed in quello del difensore".
Nota all'art. 16: - Il testo dell'art. 433 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 433 (Fascicolo del pubblico ministero). - 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'art. 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare unitamente al verbale dell'udienza. 2. I difensori hanno facolta' di prendere visione ed estrarre copia, nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1. 3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore e' altresi' inserita la documentazione dell'attivita' prevista dall'art. 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento e quest'ultimo le ha accolte.".