Art. 18.
1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le
parole:  "pubblico  ministero"  sono  inserite  le  seguenti:  ", dai
difensori delle parti private".
 
          Nota all'art. 18:
              - Il  testo  dell'art.  512  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   512   (Lettura   di   atti   per   sopravvenuta
          impossibilita'   di   ripetizione).  -  1.  Il  giudice,  a
          richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti
          assunti  dalla  polizia giudiziaria, dal pubblico ministero
          dai  difensori  delle parti private e dal giudice nel corso
          della  udienza  preliminare quando, per fatti o circostanze
          imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.".