Art. 18. 1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".
Nota all'art. 18: - Il testo dell'art. 512 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 512 (Lettura di atti per sopravvenuta impossibilita' di ripetizione). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso della udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne e' divenuta impossibile la ripetizione.".