Art. 2.
1.  All'articolo  116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3
e'  aggiunto  il seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo
di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha
diritto  al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in
calce ad una copia".
 
          Nota all'art. 2:
              - Il  testo  dell'art.  116  del  codice  di  procedura
          penale,  come modificato, dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 116 (Copie, estratti e certificati). - 1. Durante
          il  procedimento  e  dopo  la  sua definizione, chiunque vi
          abbia  interesse  puo' ottenere il rilascio a proprie spese
          di copie, estratti o certificati di singoli atti.
              2.  Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il
          giudice  che  procede  al momento della presentazione della
          domanda  ovvero,  dopo  la definizione del procedimento, il
          presidente  del  colleggio  o  il  giudice che ha emesso il
          provvedimento di archiviazione o la sentenza.
              3.  Il  rilascio  non  fa  venire  meno  il  divieto di
          pubblicazione stabilito dall'art. 114.
              3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti,
          presenta  all'autorita'  giudiziaria  atti  o documenti, ha
          diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito,
          anche in calce ad una copia.".