Art. 4.
1.  La  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  200  del codice di
procedura penale e' sostituita dalla seguente:
"b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti
tecnici e i notai;".
 
          Nota all'art. 4:
              - Il  testo  dell'art.  200  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          setuente:
              "Art.  200  (Segreto  professionale).  - 1. Non possono
          essere  obbligati  a deporre su quanto hanno conosciuto per
          ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi
          i  casi  in  cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorita'
          giudiziaria:
                a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti
          non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano;
                b) gli    avvocati,    gli    investigatori   privati
          autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
                c) i   medici   e   i  chirurghi,  i  farmacisti,  le
          ostetriche   e   ogni   altro   esercente  una  professione
          sanitaria;
                d) gli  esercenti altri uffici o professioni ai quali
          la  legge  riconosce  la  facolta' di astenersi dal deporre
          determinata dal segreto professionale.
              2.  Il  giudice,  se  ha  motivo  di  dubitare  che  la
          dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre
          sia  infondata,  provvede  agli  accertamenti necessari. Se
          risulta infondata, ordina che il testimone deponga.
              3.  Le  disposizioni  previste  dai  commi  1  e  2  si
          applicano  ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo
          professionale,  relativamente  ai  nomi delle persone dalle
          quali   i   medesimi   hanno  avuto  notizie  di  carattere
          fiduciario  nell'esercizio della loro professione. Tuttavia
          se  le  notizie sono indispensabili ai fini della prova del
          reato  per cui si procede e la loro veridicita' puo' essere
          accertata  solo  attraverso  l'identificazione  della fonte
          della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
          la fonte delle sue informazioni.".