Art. 5.
1.  All'articolo  233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1
sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Il  giudice,  a richiesta del difensore, puo' autorizzare il
consulente  tecnico  di  una  parte  privata  ad  esaminare  le  cose
sequestrate  nel  luogo  in  cui esse si trovano, ad intervenire alle
ispezioni,  ovvero  ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali
il  consulente  non  e' intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione
penale   l'autorizzazione   e'  disposta  dal  pubblico  ministero  a
richiesta  del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta
il difensore puo' proporre opposizione al giudice, che provvede nelle
forme di cui all'articolo 127.
1-ter.  L'autorita' giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie
per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e
per il rispetto delle persone".
 
          Nota all'art. 5:
              - Il  testo  dell'art.  233  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art.   233  (Consulenza  tecnica  fuori  dei  casi  di
          perizia).  -  1. Quando  non  e'  stata  disposta  perizia,
          ciascuna  parte  puo'  nominare,  in numero non superiore a
          due,  propri  consulenti tecnici. Questi possono esporre al
          giudice  il  proprio  parere,  anche  presentando memorie a
          norma dell'art. 121.
              1-bis.  Il  giudice,  a  richiesta  del difensore, puo'
          autorizzare  il  consulente tecnico di una parte privata ad
          esaminare  le  cose  sequestrate  nel  luogo in cui esse si
          trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare
          l'oggetto  delle  ispezioni alle quali il consulente non e'
          intervenuto.   Prima   dell'esercizio   dell'azione  penale
          l'autorizzazione  e'  disposta  dal  pubblico  ministero  a
          richiesta  del difensore. Contro il decreto che respinge la
          richiesta   il   difensore  puo'  proporre  opposizione  al
          giudice, che provvede nelle forme di cui all'art. 127.
              1-ter.    L'autorita'    giudiziaria    impartisce   le
          prescrizioni  necessarie  per  la conservazione dello stato
          originario  delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle
          persone.
              2.  Qualora, successivamente alla nomina del consulente
          tecnico,  sia  disposta perizia, ai consulenti tecnici gia'
          nominati sono riconosciuti i diritti e le facolta' previsti
          dall'art.  230,  salvo  il  limite  previsto dall'art. 225,
          comma 1.
              3. Si applica la disposizione dell'art. 225, comma 3.".