Art. 6.
1.  All'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, le
parole:  "all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento
e   transitorie"   sono   sostituite  dalle  seguenti:  "all'articolo
327-bis".
 
          Nota all'art. 6:
              - Il  testo  dell'art.  292  del  codice  di  procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
              "Art. 292 (Ordinanza del giudice). - 1. Sulla richiesta
          del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
              2.   L'ordinanza   che   dispone  la  misura  cautelare
          contiene, a pena di nullita' rilevabile anche d'ufficio:
                a) le  generalita' dell'imputato o quanto altro valga
          a identificarlo;
                b) la    descrizione    sommaria    del   fatto   con
          l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
                c) l'esposizione  delle specifiche esigenze cautelari
          e  degli  indizi  che  giustificano  in  concreto la misura
          disposta,  con l'indicazione degli elementi di fatto da cui
          sono  desunti  e  dei  motivi  per  i  quali  essi assumono
          rilevanza,  tenuto  conto  anche  del tempo trascorso dalla
          commissione del reato;
                c-bis)  l'esposizione  dei  motivi  per  i quali sono
          stati  ritenuti  non  rilevanti  gli elementi forniti dalla
          difesa, nonche', in caso di applicazione della misura della
          custodia cautelare in carcere, l'esposizione delle concrete
          e  specifiche  ragioni  per  le  quali  le  esigenze di cui
          all'art.  274  non  possono  essere  soddisfatte  con altre
          misure;
                d) la fissazione della data di scadenza della misura,
          in relazione alle indagini da compiere, allorche' questa e'
          disposta  al  fine di garantire l'esigenza cautelare di cui
          alla lettera a) del comma 1 dell'art. 274;
                e) la data e la sottoscrizione del giudice.
              2-bis.  L'ordinanza contiene altresi' la sottoscrizione
          dell'ausiliario   che   assiste   il  giudice,  il  sigillo
          dell'ufficio  e,  se  possibile, l'indicazione del luogo in
          cui probabilmente si trova l'imputato.
              2-ter.   L'ordinanza   e'  nulla  se  non  contiene  la
          valutazione   degli   elementi   a   carico   e   a  favore
          dell'imputato,   di  cui  all'art.  358,  nonche'  all'art.
          327-bis.
              3.  L'incertezza  circa  il  giudice  che  ha emesso il
          provvedimento  ovvero circa la persona nei cui confronti la
          misura  e'  disposta  esime  gli  ufficiali  e  gli  agenti
          incaricati dal darvi esecuzione.".