Art. 8.
1.  Dopo l'articolo 334 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:  "Art.  334-bis.  -  (Esclusione  dell'obbligo  di denuncia
nell'ambito  dell'attivita'  di  investigazioni  difensiva)  -  1. Il
difensore  e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-bis non hanno
obbligo  di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano
avuto  notizia  nel  corso  delle  attivita'  investigative  da  essi
svolte".