IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                AGRICOLE E FORESTALI di concerto con 
                      IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30,  recante  "Disciplina  della
riproduzione animale"; 
  Vista la legge  3  agosto  1999,  n.  280,  recante  "Modifiche  ed
integrazioni"  alla  suddetta  legge,  anche  in   attuazione   della
direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994; 
  Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172,  regolamento
di esecuzione della predetta legge; 
  Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1998, n. 327, con il  quale
sono state apportate modifiche all'allegato 7 del predetto decreto; 
  Considerato che nel corso degli oltre quattro anni di  applicazione
del citato regolamento sono  emerse  alcune  problematiche  legate  a
mutamenti verificatisi nel settore della  riproduzione  animale,  sia
sotto   il   profilo   normativo,   che   tecnico-scientifico,    che
organizzativo; 
  Considerate al riguardo anche le molteplici  proposte  di  modifica
richieste dalle regioni e province autonome; 
  Ritenuta quindi la necessita'  di  modificare  il  testo  del  gia'
citato regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.  30,
ed  in  particolare,  in  considerazione   della   copiosita'   delle
variazioni  di  sostituire  l'intero  testo  normativo  al  fine   di
permettere una piu' agevole applicazione e consultazione; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra  lo  Stato,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ai  sensi
dell'articolo 8 della  legge  15  gennaio  1991,  n.  30,  che  nella
riunione del 25 maggio 1999, ha espresso parere favorevole; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi, reso nella adunanza del 30  agosto
1999; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri  a
norma del citato articolo 17 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
compiuta con nota n. 22679 del 22 ottobre 1999; 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
      Monta naturale privata: requisiti dei riproduttori maschi 
  1. Il riproduttore animale maschio, per essere adibito  alla  monta
naturale privata, deve soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del  libro
genealogico o del registro anagrafico della razza di  appartenenza  o
in  un  registro  di  suini  riproduttori  ibridi.  L'iscrizione   e'
attestata  dal  certificato  genealogico  o  anagrafico,   rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o
registri; 
    b) essere identificato, qualora  trattasi  di  bovini,  bufalini,
ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317,  e
qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio
o altro mezzo idoneo  stabilito  dalle  norme  del  competente  libro
genealogico o registro anagrafico. 
  2. In applicazione a quanto  stabilito  all'articolo  5,  comma  2,
lettere a) e b) della legge 15 gennaio 1991, n. 30, gli stalloni  non
iscritti a libri  genealogici  o  registri  ufficialmente  istituiti,
devono, prima del loro impiego per la fecondazione in monta naturale,
essere individuati secondo le norme stabilite dalle regioni  e  dalle
provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  di  seguito  denominate
regioni, che li hanno autorizzati. 
  3. Per la specie equina la monta naturale privata e' regolata dalle
stesse norme che disciplinano  la  monta  naturale  pubblica  di  cui
all'articolo 2. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note qui pubblicato' e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              - La  legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante "Disciplina
          della  riproduzione  animale"  e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 1991.
          Note alle premesse:
              - Per  la  legge  15 gennaio  1991, n. 30, vedi nota al
          titolo.
              - La  legge 3 agosto 1999, n. 280 in Gazzetta Ufficiale
          n.  189 del 13 agosto 1999, reca "Modifiche ed integrazioni
          alla  legge  15 gennaio  1991,  n.  30, recante "Disciplina
          della  riproduzione  animale  ,  anche  in attuazione della
          direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994".
              - Il  decreto  ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172, in
          Gazzetta   Ufficiale   n.   59  del  12 marzo  1994,  reca:
          "Regolamento  di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n.
          30, recante "Disciplina della riproduzione animale".
              - Il  decreto  ministeriale  24 aprile 1998, n. 327, in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  220  del  21 settembre 1998, reca:
          "Regolamento   recante   modificazioni  al  regolamento  di
          esecuzione  della  legge  15 gennaio  1991,  n. 30, recante
          "Disciplina  della  riproduzione  animale  ,  adottato  con
          decreto ministeriale 13 gennaio 1994, n. 172".
              - Il  testo  vigente  dell'art.  8  della  citata legge
          15 gennaio 1991, n. 30, e' il seguente:
              "Art.   8.  -  Il  Ministro  dell'agricoltura  e  delle
          foreste,  entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge, provvede ad emanare di concerto con
          il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  apposito regolamento di esecuzione ai sensi dell'art.
          17,  comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia
          di:
                a) istituzione  ed  esercizio delle stazioni di monta
          naturale  e degli impianti per l'inseminazione artificiale,
          nonche'  di  requisiti  sanitari  che  devono  possedere  i
          riproduttori  per  essere  ammessi  ad operare nelle stesse
          stazioni ed impianti;
                b) requisiti  sanitari  per  prelievo, conservazione,
          impiego  e distribuzione del materiale di riproduzione e di
          ovuli ed embrioni;
                c) certificazione   degli  interventi  fecondativi  e
          raccolta-elaborazione  dei dati riguardante la riproduzione
          animale;
                d) requisiti   e   controlli   tecnico-sanitari   per
          l'importazione   ed   esportazione  dei  riproduttori,  del
          relativo  materiale  di  riproduzione,  nonche' di ovuli ed
          embrioni".
              - Il  testo  vigente  dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "Art.  17  (Regolamenti). - 3. Con decreto ministeriale
          possono   essere  adottati  regolamenti  nelle  materie  di
          competenza  del  Ministro  o  di  autorita' sottordinate al
          Ministro  quando  la  legge  espressamente  conferisca tale
          potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
          Ministri,    possono    essere    adottati    con   decreti
          interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
          autorizzazione   da   parte   della  legge.  I  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   30 aprile  1996,  n.  317
          ("Regolamento   recante   norme   per   l'attuazione  della
          direttiva  92/102/CEE  relativa alla identificazione e alla
          registrazione  degli  animali" in Gazzetta Ufficiale n. 138
          del 14 giugno l996):
              "Art.  4  (Identificazione  degli  animali).  -  1. Gli
          animali  delle  specie  bovina,  bufalina,  suina,  ovina e
          caprina   devono   essere  contrassegnati  nell'azienda  di
          origine,  a  cura  e  spese  del  detentore, con un marchio
          recante   il   loro  codice  di  identificazione  che  deve
          contenere  la  sigla IT che individua lo Stato italiano, il
          codice  aziendale di cui all'art. 2 e il numero progressivo
          assegnato all'animale, ove previsto; per le specie bovina e
          bufalina,  il  numero  progressivo deve essere preceduto da
          una  lettera corrispondente all'anno di nascita, secondo la
          progressione indicata nell'allegato I.
              2.  Le  caratteristiche dei marchi di identificazione e
          il  sito  dove  apporli  sono  stabiliti, per la specie ivi
          indicata, negli allegati I, II, III.
              3.  I marchi auricolari utilizzati nelle aziende devono
          essere  di  materiale  inalterabile, leggibili per l'intera
          vita  dell'animale e utilizzabili una sola volta; marchio e
          tatuaggio,  in  ogni  caso, devono essere di natura tale da
          rimanere sull'animale senza comprometterne il benessere.
              4.  Il marchio di identificazione puo' essere rimosso o
          sostituito  previa  autorizzazione del servizio veterinario
          dell'unita'  sanitaria  locale  competente; qualora diventi
          illeggibile  o  venga  perso,  il  detentore  procede  alla
          sostituzione  con  un altro marchio recante un nuovo codice
          di  identificazione  trascrivendolo  sul  registro  di  cui
          all'art.  3,  in  modo da stabilire un nesso con il marchio
          precedente.".
              - Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art. 5, comma 2
          della  citata  legge  15 gennaio  1991,  n.  30, cosi' come
          modificato dall'art. 3 della legge 3 agosto 1999, n. 280:
              "Art. 5 - 1. (Omissis).
              2.  In  deroga  a  quanto  stabilito  dal  comma  1, in
          presenza  di  specifiche  esigenze  locali, le regioni e le
          province autonome possono autorizzare:
                a) l'impiego   di   soggetti   maschi   della  specie
          bufalina,  nonche'  limitatamente  al  periodo  di due anni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, di
          soggetti   maschi   della  specie  suina  non  iscritti  ai
          rispettivi  libri  genealogici per la fecondazione in monta
          naturale  esclusivamente  di fattrici allevate nella stessa
          azienda del riproduttore maschio;
                b) l'impiego per la riproduzione in monta naturale di
          cavalli  ed  asini  stalloni,  con esclusione di cavalli da
          corsa  e  per  sport  equestri,  che rispondano per razza e
          produzione tipica alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico
          locale  e  per  i  quali non siano stati istituiti il libro
          genealogico od il registro anagrafico".