Art. 2. Monta naturale pubblica: autorizzazioni 1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio. 2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande di autorizzazione, che devono comunque contenere: a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A. e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita I.V.A. e generalita' complete del legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica; b) localita' e ubicazione della stazione; c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie e razza). 3. Al momento del rilascio dell'autorizzazione le regioni attribuiscono alla stazione di monta un codice univoco a livello nazionale. 4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e' cedibile ed e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora il gestore della stazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dall'articolo 6, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di monta pubblica equina puo' essere estesa anche al prelevamento del materiale seminale dagli stalloni ed alla successiva utilizzazione dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal caso il richiedente, nella domanda, dovra' indicare anche: nome, cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale e indirizzo del veterinario che garantisce la regolarita' del prelevamento e dell'utilizzazione del materiale seminale.