Art. 2. 
               Monta naturale pubblica: autorizzazioni 
  1. Chiunque intenda gestire una stazione di monta naturale pubblica
deve munirsi di  apposita  autorizzazione  rilasciata  dalla  regione
competente per territorio. 
  2. Le regioni prevedono le modalita' di presentazione delle domande
di autorizzazione, che devono comunque contenere: 
    a) nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale, partita I.V.A.
e residenza del richiedente o denominazione, sede, partita  I.V.A.  e
generalita'  complete  del  legale  rappresentante,  se  trattasi  di
persona giuridica; 
    b) localita' e ubicazione della stazione; 
    c) l'indicazione dei riproduttori maschi presenti (numero, specie
e razza). 
  3.  Al  momento  del  rilascio   dell'autorizzazione   le   regioni
attribuiscono alla stazione di monta  un  codice  univoco  a  livello
nazionale. 
  4. L'autorizzazione ha validita' quinquennale, non e'  cedibile  ed
e' rinnovabile. La regione puo' revocare l'autorizzazione qualora  il
gestore della stazione si renda inadempiente agli  obblighi  previsti
dall'articolo 6, oppure vengano meno una o piu' condizioni prescritte
per il rilascio dell'autorizzazione medesima. 
  5. Su espressa richiesta, l'autorizzazione a gestire le stazioni di
monta pubblica equina puo' essere estesa anche  al  prelevamento  del
materiale seminale dagli stalloni ed  alla  successiva  utilizzazione
dello stesso materiale sulle fattrici presenti nella stazione. In tal
caso il richiedente, nella  domanda,  dovra'  indicare  anche:  nome,
cognome, dati anagrafici, codice univoco nazionale  e  indirizzo  del
veterinario  che  garantisce  la  regolarita'  del   prelevamento   e
dell'utilizzazione del materiale seminale.