Art. 3. 
             Requisiti delle stazioni di monta pubblica 
  1. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla  sussistenza
delle seguenti condizioni: 
    a) che la stazione di monta  disponga  di  strutture  e  ricoveri
adeguati  per  gli  animali   e   di   un   conveniente   luogo   per
l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta; 
    b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le
necessarie misure di igiene e  sanita'  contro  la  diffusione  delle
malattie infettive e parassitarie; 
    c) che il gestore della stazione di monta  sia  in  possesso  del
diploma di istruzione secondaria di primo  grado  ad  esclusione  dei
gestori delle stazioni di  monta  gia'  autorizzati  ai  sensi  della
precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127); 
    d) che il personale impiegato sia qualificato per  le  specifiche
mansioni cui deve essere adibito. 
  2.  In  caso  di  richiesta  di  poter  praticare   l'inseminazione
artificiale prevista dall'articolo 2, comma  5,  l'autorizzazione  e'
subordinata alla sussistenza anche dei seguenti  requisiti  attestati
da apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria  locale
di competenza: 
    a) che la stazione disponga di locali ed attrezzature adeguati al
prelievo e alla preparazione del materiale seminale fresco; 
    b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle  competenti
aziende sanitarie locali  in  materia  di  profilassi  e  di  polizia
sanitaria; 
    c) che la regolarita'  del  prelievo  e  dell'utilizzo  del  seme
fresco sia garantita da un veterinario; 
    d)  risponda  alle  vigenti  disposizioni  sul  benessere   degli
animali; 
    e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni. 
 
          Nota all'art. 3:
              - La   legge   3 febbraio   1963,  n.  127  (Norme  per
          l'esercizio  delle  stazioni  di  fecondazione  equina), in
          Gazzetta  Ufficiale  n.  59  del  2 marzo  1963,  e'  stata
          abrogata  dall'art.  8  della  legge 3 agosto 1999, n. 280,
          gia' citata nelle note alle premesse.