Art. 3. Requisiti delle stazioni di monta pubblica 1. Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni: a) che la stazione di monta disponga di strutture e ricoveri adeguati per gli animali e di un conveniente luogo per l'accoppiamento con presenza di idonea attrezzatura per la monta; b) che la stazione di monta sia costruita in modo da garantire le necessarie misure di igiene e sanita' contro la diffusione delle malattie infettive e parassitarie; c) che il gestore della stazione di monta sia in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado ad esclusione dei gestori delle stazioni di monta gia' autorizzati ai sensi della precedente normativa (legge 3 febbraio 1963, n. 127); d) che il personale impiegato sia qualificato per le specifiche mansioni cui deve essere adibito. 2. In caso di richiesta di poter praticare l'inseminazione artificiale prevista dall'articolo 2, comma 5, l'autorizzazione e' subordinata alla sussistenza anche dei seguenti requisiti attestati da apposita certificazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale di competenza: a) che la stazione disponga di locali ed attrezzature adeguati al prelievo e alla preparazione del materiale seminale fresco; b) che siano rispettate le prescrizioni emanate dalle competenti aziende sanitarie locali in materia di profilassi e di polizia sanitaria; c) che la regolarita' del prelievo e dell'utilizzo del seme fresco sia garantita da un veterinario; d) risponda alle vigenti disposizioni sul benessere degli animali; e) che la stazione disponga di personale idoneo a dette mansioni.
Nota all'art. 3: - La legge 3 febbraio 1963, n. 127 (Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina), in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2 marzo 1963, e' stata abrogata dall'art. 8 della legge 3 agosto 1999, n. 280, gia' citata nelle note alle premesse.