Art. 4. 
                  Requisiti dei riproduttori maschi 
  1.  Il  riproduttore,  per  essere  adibito  alla  monta   naturale
pubblica, deve soddisfare le seguenti condizioni: 
    a) essere iscritto nella sezione "riproduttori maschi" del  libro
genealogico o del registro anagrafico della razza di  appartenenza  o
in  un  registro  di  suini  riproduttori  ibridi.  L'iscrizione   e'
attestata  dal  certificato  genealogico  o  anagrafico,   rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene i suddetti libri o
registri; 
    b) essere identificato, qualora  trattasi  di  bovini,  bufalini,
ovini, caprini e suini con le modalita' previste dall'articolo 4  del
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile  1996,  n.  317,  e
qualora trattasi di equini, tramite i dati segnaletici e un tatuaggio
o altro mezzo idoneo  stabilito  dalle  norme  del  competente  libro
genealogico o registro anagrafico. Gli stalloni non iscritti ai libri
genealogici o ai registri ufficialmente istituiti, devono, prima  del
loro  impiego  per  la  fecondazione  in   monta   naturale,   essere
identificati secondo le norme stabilite dalle regioni  che  li  hanno
autorizzati; 
    c) disporre,  ove  previsto  nel  relativo  libro  genealogico  o
registro, di un certificato di accertamento  dell'ascendenza,  basato
sull'analisi del gruppo sanguigno o altro metodo adeguato, rilasciato
dall'associazione allevatori o dall'ente che tiene il medesimo  libro
o registro; 
    d) essere in possesso delle certificazioni sanitarie,  rilasciate
dalla azienda sanitaria locale, che attestino i  requisiti  stabiliti
dal Ministero della sanita'. 
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  testo dell'art. 4 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  30 aprile  1996, n. 317, vedi nelle note
          all'art. 1.