Art. 6. 
        Obblighi del gestore della stazione di monta pubblica 
  1. Il gestore della stazione di monta pubblica e' tenuto: 
    a) a registrare tutti gli atti fecondativi sugli appositi  moduli
di avvenuto accoppiamento, forniti dalla  regione,  nei  quali  siano
comunque indicati: la data di  inseminazione,  la  razza  o  il  tipo
genetico e la matricola del riproduttore maschio,  l'identificazione,
la razza o il  tipo  genetico  della  fattrice  coperta,  nonche'  le
generalita' del proprietario della fattrice; 
    b) a disporre di un registro  riportante  specie,  razza  o  tipo
genetico e matricola dei riproduttori maschi presenti nella stazione; 
    c)  a  rilasciare  al  proprietario  della  fattrice  copia   del
certificato di intervento fecondativo; 
    d) a conservare i moduli per almeno tre anni 
    e) ad uniformarsi  alle  prescrizioni  emanate  dalle  competenti
aziende sanitarie locali  in  materia  di  profilassi  e  di  polizia
sanitaria; 
    f) a denunciare, anche tramite il veterinario,  la  comparsa  nei
propri  riproduttori  di  qualsiasi  manifestazione  sospetta  o   di
qualsiasi malattia infettiva e/o diffusiva; 
    g)  a  conservare  il  certificato   azienda   sanitaria   locale
rilasciato in base a quanto previsto all'articolo 4, lettera d); 
    h)  a  rendere  pubbliche  le  tariffe  di  monta   per   ciascun
riproduttore impiegato nella stazione ed a comunicarle,  nei  termini
stabiliti, alla regione competente; 
    i) a non mantenere  nella  stazione  maschi  interi  in  eta'  da
riproduzione non autorizzati o non aventi i requisiti prescritti  per
essere idonei alla riproduzione, anche  se  adibiti  all'accertamento
preliminare del calore nelle fattrici; 
    l) comunicare alla  regione  competente,  nei  termini  stabiliti
dalla stessa, l'elenco dei riproduttori iscritti ai libri genealogici
o ai registri ed impiegati; 
    m) non ricoverare nelle stesse  strutture  di  stabulazione,  che
devono essere nettamente separate le  une  dalle  altre,  animali  di
specie diverse; tuttavia possono essere  ammessi  gli  altri  animali
domestici assolutamente  necessari  al  normale  funzionamento  della
stazione, sempreche' essi non presentino alcun rischio  di  infezione
per gli animali destinati alla fecondazione nella  stazione.  Ove  la
stazione sia ubicata in un allevamento con altri animali della stessa
specie, i riproduttori maschi devono essere tenuti separati dal resto
dell'allevamento; 
    n) non detenere nei locali della stazione, attrezzature atte alla
refrigerazione,  al  congelamento  e  al  trattamento  del  materiale
seminale.