Art. 2. Ambito operativo 1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, il MURST interviene a sostegno dell'attivita' di ricerca industriale definita come: "la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti". 2. L'intervento di sostegno puo' estendersi anche a non preponderanti attivita' di sviluppo precompetitivo consistenti nella concretizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. 3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 297/99, le predette attivita' di sviluppo precompetitivo sono ammissibili purche' necessarie alla validazione dei risultati delle attivita' di ricerca industriale.