Art. 2.
                          Ambito operativo
   1.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
297/99,  il  MURST  interviene  a  sostegno dell'attivita' di ricerca
industriale   definita  come:  "la  ricerca  pianificata  o  indagini
critiche  miranti ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a
punto  di  nuovi  prodotti,  processi  produttivi  o  servizi  o  per
conseguire   un   notevole   miglioramento   dei  prodotti,  processi
produttivi o servizi esistenti".
   2.   L'intervento   di   sostegno  puo'  estendersi  anche  a  non
preponderanti  attivita' di sviluppo precompetitivo consistenti nella
concretizzazione dei risultati delle attivita' di ricerca industriale
in  un  piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi
produttivi  o  servizi  nuovi,  modificati,  migliorati,  siano  essi
destinati  alla vendita o all'utilizzazione, compresa la creazione di
un primo prototipo non idoneo a fini commerciali.
   3.  Ai  sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
297/99,   le  predette  attivita'  di  sviluppo  precompetitivo  sono
ammissibili  purche'  necessarie alla validazione dei risultati delle
attivita' di ricerca industriale.