Art. 3.
                        Modalita' procedurali
   1.  Gli  specifici  interventi di sostegno sono realizzati secondo
modalita' procedurali di carattere valutativo, negoziale, automatico.
   2.  Secondo  modalita'  procedurali  di  carattere valutativo sono
realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) progetti  autonomamente  presentati  per  la  realizzazione  delle
   attivita' di cui all'articolo 2 in ambito nazionale;
b) progetti  autonomamente  presentati  per  la  realizzazione  delle
   attivita'  di cui articolo 2 nell'ambito di programmi o di accordi
   intergovernativi;
c) progetti   autonomamente   presentati   per  la  realizzazione  di
   attivita'  di  formazione  di  ricercatori  e  tecnici  di ricerca
   operanti nel settore industriale;
d) progetti  autonomamente  presentati  per  la  realizzazione  delle
   attivita'  di  cui all'articolo 2 da realizzarsi in centri nuovi o
   da   ristrutturare,  con  connesse  attivita'  di  formazione  del
   personale di ricerca;
e) progetti  autonomamente  presentati  per  la  realizzazione  delle
   attivita' di cui all'articolo 2 finalizzate al riorientamento e al
   recupero  di  competitivita'  di strutture di ricerca industriale,
   con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca;
f) progetti  autonomamente  presentati  per  la  realizzazione  delle
   attivita'  di  cui  all'articolo  2 finalizzate a nuove iniziative
   economiche ad alto contenuto tecnologico.
   3.  Secondo  modalita'  procedurali  di  carattere  negoziale sono
realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) progetti  per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo
   2  e  di  formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal
   Murst  ovvero per la realizzazione di iniziative nell'ambito della
   programmazione negoziata della Pubblica Amministrazione.
   4.  Secondo  modalita'  procedurali  di  carattere automatico sono
realizzati interventi di sostegno a favore di:
a) affidamento  ad universita', enti di ricerca di cui all'articolo 8
   del  DPCM  30  dicembre  1993, n. 593, e successive modificazioni,
   ENEA,  ASI,  fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca,
   laboratori  di  ricerca  esterni  pubblici e privati ricompresi in
   apposito  albo,  di  commesse  relative  a  studi  e  ricerche sui
   processi  produttivi,  e/o  ad attivita' applicative dei risultati
   della  ricerca,  e/o  alla  formazione  del  personale tecnico per
   l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali;
b) progetti  per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo
   2 agevolati nell'ambito di iniziative comunitarie;
c) assunzione  di  titolari  di  diploma universitario, di diploma di
   laurea,  di  specializzazione post-laurea, di dottorato di ricerca
   per l'avviamento ad attivita' di ricerca;
d) assunzione  a  termine  in  sostituzione  di  personale di ricerca
   distaccato dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30
   dicembre  1993,  n.  593,  e  successive modificazioni, ENEA, ASI,
   nonche' in sostituzione di professori e ricercatori universitari;
e) assunzione  di  oneri  relativi  a borse di studio concesse per la
   frequenza a corsi di dottorato di ricerca.