Art. 3. Modalita' procedurali 1. Gli specifici interventi di sostegno sono realizzati secondo modalita' procedurali di carattere valutativo, negoziale, automatico. 2. Secondo modalita' procedurali di carattere valutativo sono realizzati interventi di sostegno a favore di: a) progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 in ambito nazionale; b) progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attivita' di cui articolo 2 nell'ambito di programmi o di accordi intergovernativi; c) progetti autonomamente presentati per la realizzazione di attivita' di formazione di ricercatori e tecnici di ricerca operanti nel settore industriale; d) progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 da realizzarsi in centri nuovi o da ristrutturare, con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca; e) progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 finalizzate al riorientamento e al recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, con connesse attivita' di formazione del personale di ricerca; f) progetti autonomamente presentati per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico. 3. Secondo modalita' procedurali di carattere negoziale sono realizzati interventi di sostegno a favore di: a) progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 e di formazione presentati in conformita' a bandi emanati dal Murst ovvero per la realizzazione di iniziative nell'ambito della programmazione negoziata della Pubblica Amministrazione. 4. Secondo modalita' procedurali di carattere automatico sono realizzati interventi di sostegno a favore di: a) affidamento ad universita', enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, fondazioni private che svolgono attivita' di ricerca, laboratori di ricerca esterni pubblici e privati ricompresi in apposito albo, di commesse relative a studi e ricerche sui processi produttivi, e/o ad attivita' applicative dei risultati della ricerca, e/o alla formazione del personale tecnico per l'utilizzazione di nuove tecnologie, di prove e test sperimentali; b) progetti per la realizzazione delle attivita' di cui all'articolo 2 agevolati nell'ambito di iniziative comunitarie; c) assunzione di titolari di diploma universitario, di diploma di laurea, di specializzazione post-laurea, di dottorato di ricerca per l'avviamento ad attivita' di ricerca; d) assunzione a termine in sostituzione di personale di ricerca distaccato dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del DPCM 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI, nonche' in sostituzione di professori e ricercatori universitari; e) assunzione di oneri relativi a borse di studio concesse per la frequenza a corsi di dottorato di ricerca.