Art. 4.
               Fondo per le agevolazioni alla ricerca
   1.  Gli  interventi  di  sostegno  di cui al presente decreto sono
realizzati  a  valere  sulle  disponibilita' annuali del Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato FAR) di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999.
   2.  Sulla  base  delle  direttive  del Ministro dell'Universita' e
della  Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'art. 6, comma 4,
del  decreto  legislativo  n.  297/99,  il  competente  Servizio  del
Ministero  ripartisce  annualmente,  con  proprio  decreto pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana, le risorse del
predetto  FAR  tra le forme di intervento di cui al presente decreto.
Ove  necessario, il predetto Servizio puo' procedere in corso d'anno,
con   proprio  decreto  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, a modifiche della predetta ripartizione.
   3.  Il  MURST,  in  caso  di  esaurimento  in  corso  d'anno delle
disponibilita'  del  FAR,  ne fa tempestiva comunicazione in Gazzetta
Ufficiale  e  adotta  i  conseguenti  provvedimenti in relazione alle
domande  non  soddisfatte  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma 3, del
decreto legislativo n. 123/98.
   4. Il MURST cura direttamente la gestione contabile-amministrativa
del  FAR,  provvedendo  in particolare, alla gestione delle attivita'
finanziabili  con  procedimento  automatico  di  cui al Titolo IV del
presente decreto.
   5.  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1, del decreto legislativo n.
297/99,  e  nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento
valutativo  e  negoziale,  di  cui  al  Titoli  II e III del presente
decreto,   il   MURST   si   avvale,  per  gli  adempimenti  tecnici,
amministrativi   ed   istruttori   connessi  alla  concessione  delle
agevolazioni,  dei  soggetti,  individuati  ai  sensi della normativa
vigente  in  materia  di  appalti  pubblici  di  servizi,  e indicati
all'elenco  pubblicato  unitamente al presente decreto, del quale non
costituisce  parte  integrante,  nonche',  per  la  valutazione degli
aspetti  tecnico-scientifici,  di  esperti  iscritti in apposito albo
ministeriale.
   6.  Ai  sensi  e  ai  fini  dell'art. 8 del decreto legislativo n.
297/99,  il MURST puo' procedere, con onere a carico del Fondo di cui
al  precedente  comma  1, a specifiche attivita' di studio, analisi e
monitoraggio; a tale scopo il MURST si avvale di soggetti individuati
ai  sensi  delle  vigenti normative in materia di appalti pubblici di
servizi.