Art. 4. Fondo per le agevolazioni alla ricerca 1. Gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle disponibilita' annuali del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (di seguito denominato FAR) di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999. 2. Sulla base delle direttive del Ministro dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto legislativo n. 297/99, il competente Servizio del Ministero ripartisce annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le risorse del predetto FAR tra le forme di intervento di cui al presente decreto. Ove necessario, il predetto Servizio puo' procedere in corso d'anno, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, a modifiche della predetta ripartizione. 3. Il MURST, in caso di esaurimento in corso d'anno delle disponibilita' del FAR, ne fa tempestiva comunicazione in Gazzetta Ufficiale e adotta i conseguenti provvedimenti in relazione alle domande non soddisfatte ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123/98. 4. Il MURST cura direttamente la gestione contabile-amministrativa del FAR, provvedendo in particolare, alla gestione delle attivita' finanziabili con procedimento automatico di cui al Titolo IV del presente decreto. 5. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 297/99, e nell'ambito delle attivita' finanziabili con procedimento valutativo e negoziale, di cui al Titoli II e III del presente decreto, il MURST si avvale, per gli adempimenti tecnici, amministrativi ed istruttori connessi alla concessione delle agevolazioni, dei soggetti, individuati ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi, e indicati all'elenco pubblicato unitamente al presente decreto, del quale non costituisce parte integrante, nonche', per la valutazione degli aspetti tecnico-scientifici, di esperti iscritti in apposito albo ministeriale. 6. Ai sensi e ai fini dell'art. 8 del decreto legislativo n. 297/99, il MURST puo' procedere, con onere a carico del Fondo di cui al precedente comma 1, a specifiche attivita' di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il MURST si avvale di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.