Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...)) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. (( 1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: "e-bis) se uno o piu' imputati dei reati previsti dal-l'articolo 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione". 2. (Soppresso). 3. (Soppresso). 4. Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale, procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera e-bis) del codice". 5. Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271,)) e' aggiunto il seguente: "Art. 132-bis (Formazione dei ruoli di udienza). - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.". Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 18 del codice di procedura penale come modificato dal decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, e dalla relativa legge di conversione 19 gennaio 2001, n. 4: "Art. 18 (Separazione di processi). - 1. La separazione di processi e' disposta, salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti: a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422; b) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni e' stata ordinata la sospensione del procedimento; c) se uno o piu' imputati non sono comparsi al dibattimento per nullita' dell'atto di citazione o della sua notificazione, per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione; d) se uno o piu' difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento; e) se nei confronti di uno o piu' imputati o per una o piu' imputazioni l'istruzione dibattimentale risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione; e-bis) se uno o piu' imputati dei reali previsti dall'art. 407, comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta' per scadenza dei termini per la mancanza di altri titoli di detenzione. 2. Fuori dei casi previsti dal comma l, la separazione puo' essere altresi' disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo.". - Il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale e' riportato nelle note all'art. 2.