Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati i valori e l'efficacia degli
atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1. All'articolo 18, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
la lettera e) e' aggiunta la seguente:
    "e-bis)  se uno o piu' imputati dei reati previsti dal-l'articolo
407,  comma  2, lettera a), e' prossimo ad essere rimesso in liberta'
per  scadenza  dei  termini  per  la  mancanza  di  altri  titoli  di
detenzione".
  2. (Soppresso).
  3. (Soppresso).
  4.  Dopo l'articolo 130 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente:
  "Art. 130-bis (Separazione dei procedimenti in fase di indagine). -
1.  Il  pubblico  ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale,
procede  di  regola  separatamente  quando  ricorrono  le  ragioni di
urgenza  indicate  nell'articolo  18,  comma  1,  lettera  e-bis) del
codice".
  5.  Dopo l'articolo 132 delle norme di attuazione, di coordinamento
e  transitorie  del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271,)) e' aggiunto il seguente:
  "Art.  132-bis  (Formazione  dei  ruoli  di  udienza).  -  1. Nella
formazione dei ruoli di udienza e' assicurata priorita' assoluta alla
trattazione  dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con
riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare.".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  18  del  codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art. 18 (Separazione di processi). - 1. La separazione
          di  processi  e'  disposta, salvo che il giudice ritenga la
          riunione  assolutamente  necessaria  per l'accertamento dei
          fatti:
                a) se, nell'udienza preliminare, nei confronti di uno
          o  piu'  imputati o per una o piu' imputazioni e' possibile
          pervenire  prontamente alla decisione, mentre nei confronti
          di  altri  imputati  o  per altre imputazioni e' necessario
          acquisire ulteriori informazioni a norma dell'art. 422;
                b) se  nei confronti di uno o piu' imputati o per una
          o  piu'  imputazioni  e'  stata ordinata la sospensione del
          procedimento;
                c) se  uno  o  piu'  imputati  non  sono  comparsi al
          dibattimento  per  nullita'  dell'atto di citazione o della
          sua  notificazione, per legittimo impedimento o per mancata
          conoscenza incolpevole dell'atto di citazione;
                d) se  uno  o  piu'  difensori  di  imputati non sono
          comparsi  al  dibattimento  per  mancato  avviso ovvero per
          legittimo impedimento;
                e) se  nei confronti di uno o piu' imputati o per una
          o  piu'  imputazioni  l'istruzione  dibattimentale  risulta
          conclusa,  mentre  nei  confronti  di  altri imputati o per
          altre  imputazioni e' necessario il compimento di ulteriori
          atti  che  non  consentono  di  pervenire  prontamente alla
          decisione;
                e-bis) se  uno  o  piu'  imputati  dei reali previsti
          dall'art.  407,  comma 2, lettera a), e' prossimo ad essere
          rimesso  in  liberta'  per  scadenza  dei  termini  per  la
          mancanza di altri titoli di detenzione.
              2.  Fuori dei casi previsti dal comma l, la separazione
          puo'  essere  altresi'  disposta, sull'accordo delle parti,
          qualora   il   giudice  la  ritenga  utile  ai  fini  della
          speditezza del processo.".
              - Il testo dell'art. 307 del codice di procedura penale
          e' riportato nelle note all'art. 2.