Art. 2.
((  1. All'articolo 303, comma 1, lettera b), del codice di procedura
penale, dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente:
  "3-bis)  qualora si proceda per i delitti di cui all'arti-colo 407,
comma  2,  lettera  a),  i  termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono
aumentati  fino  a  sei mesi. Tale termine e' imputato a quello della
fase  precedente  ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini
di  cui  alla  lettera  d)  per  la  parte  eventualmente residua. In
quest'ultimo   caso   i   termini   di   cui  alla  lettera  d)  sono
proporzionalmente ridotti".
  1-bis.  All'articolo  303,  comma 1, lettera d), primo periodo, del
codice di procedura penale, dopo le parole: "sentenza irrevocabile di
condanna"  sono aggiunte le seguenti: ", salve le ipotesi di cui alla
lettera b), numero 3-bis)".
  2.  All'articolo  304,  comma  6,  primo  periodo,  del  codice  di
procedura  penale,  dopo le parole: "commi 1, 2 e 3" sono aggiunte le
seguenti:   "senza   tenere  conto  dell'ulteriore  termine  previsto
dall'articolo 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)".
  3. (Soppresso).
  4. (Soppresso).
  5.  All'articolo  307 del codice di procedura penale, il comma 1 e'
sostituito dal seguente))
  "1.  Nei  confronti  dell'imputato  scarcerato  per  decorrenza dei
termini  il  giudice  ((dispone  le  altre  misure  cautelari  di cui
ricorrano  i presupposti, solo se sussistono)) le ragioni che avevano
determinato la custodia cautelare.".
  6.  All'articolo  307 del codice di procedura penale, dopo il comma
1, e' inserito il seguente:
  "1-bis.   Qualora   si   proceda  per  taluno  dei  reati  indicati
nell'articolo  407, comma 2, lettera a), il giudice dispone le misure
cautelari   indicate   dagli   articoli   281,   282   e   283  anche
cumulativamente.".
  7.  Nel  primo  periodo del comma 4 dell'articolo 307 del codice di
procedura  penale,  dopo  le  parole: "trasgredendo alle prescrizioni
inerenti  a  una  misura cautelare disposta a norma del comma 1" sono
inserite  le  seguenti: "o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera
b)"  e  le parole: "si e' dato" sono sostituite dalle seguenti: "stia
per darsi".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  303  del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  303  (Termini  di  durata massima della custodia
          cautelare).  -  1.  La  custodia  cautelare perde efficacia
          quando:
                a) dall'inizio  della  sua  esecuzione sono decorsi i
          seguenti   termini   senza   che   sia   stato   emesso  il
          provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui
          il   giudice   dispone  il  giudizio  abbreviato  ai  sensi
          dell'art.  438,  ovvero  senza che sia stata pronunciata la
          sentenza  di  applicazione  della  pena  su richiesta delle
          parti:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione
          superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal
          numero 3);
                  3) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena
          della  reclusione  non  inferiore  nel massimo a venti anni
          ovvero per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2,
          lettera  a),  sempre  che per lo stesso la legge preveda la
          pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;
                b) dall'emissione  del  provvedimento  che dispone il
          giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna di primo grado:
                  1)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2) un anno, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dal numero l);
                  3)  un  anno  e  sei mesi, quando si procede per un
          delitto   per   il   quale  la  legge  stabilisce  la  pena
          dell'ergastolo  o  la  pena  della reclusione superiore nel
          massimo a venti anni;
                  3-bis)  qualora  si  proceda  per  i delitti di cui
          all'art.  407,  comma 2,  lettera  a),  i termini di cui ai
          numeri  1),  2)  e  3) sono aumentati fino a sei mesi. Tale
          termine  e' imputato a quello della fase precedente ove non
          completamente  utilizzato,  ovvero  ai  termini di cui alla
          lettera d)   per   la   parte   eventualmente  residua.  In
          quest'ultimo  caso  i  termini  di cui alla lettera d) sono
          proporzionalmente ridotti;
                b-bis)   dall'emissione  dell'ordinanza  con  cui  il
          giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta
          esecuzione  della  custodia sono decorsi i seguenti termini
          senza  che  sia  stata  pronunciata sentenza di condanna ai
          sensi dell'art. 442:
                  1)  tre  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                  2)  sei  mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          nel numero 1;
                  3)  nove mesi, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la  legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la
          pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;
                c) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna di
          primo  grado o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
          pronunciata sentenza di condanna in grado di appello:
                  1)  nove  mesi,  se  vi e' stata condanna alla pena
          della reclusione non superiore a tre anni;
                  2) un anno, se vi e' stata condanna alla pena della
          reclusione non superiore a dieci anni;
                  3) un anno e sei mesi, se vi e' stata condanna alla
          pena  dell'ergastolo  o  della reclusione superiore a dieci
          anni;
                d) dalla  pronuncia  della  sentenza  di  condanna in
          grado  di  appello  o  dalla  sopravvenuta esecuzione della
          custodia  sono  decorsi  gli  stessi termini previsti dalla
          lettera   c)  senza  che  sia  stata  pronunciata  sentenza
          irrevocabile  di  condanna,  salve  le  ipotesi di cui alla
          lettera  b),  numero  3-bis).  Tuttavia,  se  vi  e'  stata
          condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione e' stata
          proposta  esclusivamente dal pubblico ministero, si applica
          soltanto la disposizione del comma 4.
              2.  Nel  caso  in  cui,  a  seguito di annullamento con
          rinvio  da  parte  della  Corte  di  cassazione o per altra
          causa,  il  procedimento regredisca a una fase o a un grado
          di  giudizio  diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice,
          dalla  data  del  procedimento che dispone il regresso o il
          rinvio  ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
          cautelare decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1
          relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento.
              3.  Nel  caso  di  evasione  dell'imputato sottoposto a
          custodia   cautelare,   i  termini  previsti  dal  comma  1
          decorrono  di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado
          del  procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la
          custodia cautelare.
              4.  La  durata  complessiva  della  custodia cautelare,
          considerate  anche  le proroghe previste dall'art. 305, non
          puo' superare i seguenti termini:
                a) due  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce  la  pena della reclusione non
          superiore nel massimo a sei anni;
                b) quattro anni, quando si procede per un delitto per
          il  quale  la legge stabilisce la pena della reclusione non
          superiore  nel  massimo a venti anni, salvo quanto previsto
          dalla lettera a);
                c) sei  anni, quando si procede per un delitto per il
          quale  la  legge  stabilisce la pena dell'ergastolo o della
          reclusione superiore nel massimo a venti anni.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  304  del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  304  (Sospensione  dei termini di durata massima
          della   custodia   cautelare).  -  1.  I  termini  previsti
          dall'art.  303  sono  sospesi,  con ordinanza appellabile a
          norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
                a) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il  dibattimento  e'  sospeso  o  rinviato  per impedimento
          dell'imputato  o  del  suo  difensore  ovvero  su richiesta
          dell'imputato   o   del   suo   difensore,  sempre  che  la
          sospensione  o  il  rinvio  non  siano  stati  disposti per
          esigenze  di  acquisizione  della  prova  o  a  seguito  di
          concessione di termini per la difesa;
                b) nella  fase  del giudizio, durante il tempo in cui
          il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
          presentazione,    dell'allontanamento   o   della   mancata
          partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
          assistenza uno o piu' imputati;
                c) nella  fase  del giudizio, durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
                c-bis)  nel  giudizio abbreviato, durante il tempo in
          cui  l'udienza  e'  sospesa  o rinviata per taluno dei casi
          indicati  nelle  lettere  a) e b) e durante la pendenza dei
          termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
              2.  I  termini  previsti  dall'art.  303 possono essere
          altresi'  sospesi  quando  si  procede per taluno dei reati
          indicati  nell'art.  407,  comma 2, lettera a), nel caso di
          dibattimenti   o   di  giudizi  abbreviati  particolarmente
          complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
          si  delibera  la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
          giudizio sulle impugnazioni.
              3.  Nei  casi  previsti  dal comma 2, la sospensione e'
          disposta  dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
          con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
              4.  I  termini previsti dall'articolo, comma 1, lettera
          a),  sono  sospesi,  con  ordinanza  appellabile  a riforma
          dell'art.  310,  se  l'udienza  preliminare  e'  sospesa  o
          rinviata  per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
          a) e b), del presente articolo.
              5.  Le  disposizioni  di  cui  alle lettere a) e b) del
          comma l, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
          al  comma  4 non si applicano ai coimputati ai quali i casi
          di  sospensione  non  si  riferiscono e che chiedono che si
          proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
              6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
          superare  il  doppio  dei  termini  previsti dall'art. 303,
          commi  1,  2  e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
          previsto  dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis)
          e  i  termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
          comma  4,  ovvero,  se  piu'  favorevole,  i  due terzi del
          massimo   della  pena  temporanea  prevista  per  il  reato
          contestato  o  ritenuto  in  sentenza.  A  tal fine la pena
          dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
              7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
          per  il  limite  relativo  alla  durata  complessiva  della
          custodia  cautelare,  non  si  tiene  conto  dei periodi di
          sospensione di cui al comma l, lettera b).".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  307  del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  307  (Provvedimenti in caso di scarcerazione per
          decorrenza  dei  termini). - 1. Nei confronti dell'imputato
          scarcerato per decorrenza dei termini il giudice dispone le
          altre misure cautelari di cui ricorrano i presupposti, solo
          se   sussistono  le  ragioni  che  avevano  determinato  la
          custodia cautelare.
              1-bis).   Qualora  si  proceda  per  taluno  dei  reali
          indicati  nell'art.  407,  comma  2, lettera a), il giudice
          dispone  le  misure  cautelari indicate dagli articoli 281,
          282 e 283 anche cumulativamente.
              2.  La  custodia  cautelare,  ove  risulti necessaria a
          norma dell'art. 275, e' tuttavia ripristinata:
                a) se  l'imputato  ha  dolosamente  trasgredito  alle
          prescrizioni  inerenti  a  una  misura cautelare disposta a
          norma  del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di
          tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari
          previste dall'art. 274;
                b) contestualmente o successivamente alla sentenza di
          condanna  di  primo  o  di  secondo  grado,  quando ricorre
          l'esigenza  cautelare  prevista  dall'art.  274,  comma  1,
          lettera b).
              3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi
          alla  fase  in  cui  il  procedimento  si  trova  decorrono
          nuovamente  ma,  ai  fini  del computo del termine previsto
          dall'art. 303, comma 4, si tiene conto anche della custodia
          anteriormente subita.
              4.  Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria
          possono  procedere al fermo dell'imputato che, trasgredendo
          alle  prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta
          a  norma  del  comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2,
          lettera  b),  stia  per  darsi alla fuga. Del fermo e' data
          notizia  senza  ritardo,  e  comunque entro le ventiquattro
          ore,  al  procuratore  della Repubblica presso il tribunale
          del  luogo ove il fermo e' stato eseguito. Si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato
          di  delitto.  Con il provvedimento di convalida, il giudice
          per le indagini preliminari, se il pubblico ministero ne fa
          richiesta,  dispone  con  ordinanza, quando ne ricorrono le
          condizioni,  la misura della custodia cautelare e trasmette
          gli atti al giudice competente.
              5.  La  misura  disposta  a  norma del comma 4 cessa di
          avere  effetto  se,  entro venti giorni dalla ordinanza, il
          giudice  competente  non  provvede  a  norma  del  comma 2,
          lettera a).".
              - Si riporta il testo degli articoli 281, 282 e 283 del
          codice di procedura penale:
              "Art.   281   (Divieto   di  espatrio).  -  1.  Con  il
          provvedimento  che  dispone  il  divieto  di  espatrio,  il
          giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio
          nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede.
              2.  Il  giudice  da'  le  disposizioni  necessarie  per
          assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di
          impedire  l  'utilizzazione  del  passaporto  e degli altri
          documenti di identita' validi per l'espatrio.
              2-bis.  Con  l'ordinanza  che  applica  una delle altre
          misure  coercitive  previste  dal presente capo, il giudice
          dispone in ogni caso il divieto di espatrio.".
              "Art.   282  (Obbligo  di  presentazione  alla  polizia
          giudiziaria).   -  1.  Con  il  provvedimento  che  dispone
          l'obbligo  di  presentazione  alla  polizia  giudiziaria il
          giudice   prescrive   all'imputato   di  presentarsi  a  un
          determinato ufficio di polizia giudiziaria.
              2.  Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione
          tenendo  conto  dell'attivita'  lavorativa  e  del luogo di
          abitazione dell'imputato.".
              "Art.  283  (Divieto  e obbligo di dimora). - 1. Con il
          provvedimento  che dispone il divieto di dimora, il giudice
          prescrive  all'imputato  di  non dimorare in un determinato
          luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice
          che procede.
              2.  Con  il  provvedimento  che  dispone  l'obbligo  di
          dimora,   il   giudice   prescrive   all'imputato   di  non
          allontanarsi,   senza   l'autorizzazione  del  giudice  che
          procede,  dal  territorio  del  comune  di  dimora abituale
          ovvero,  al fine di assicurare un piu' efficace controllo o
          quando  il comune di dimora abituale non e' sede di ufficio
          di  polizia,  dal  territorio  di una frazione del predetto
          comune  o  dal  territorio di un comune viciniore ovvero di
          una  frazione  di  quest'ultimo. Se per la personalita' del
          soggetto  o  per  le condizioni ambientali la permanenza in
          tali   luoghi  non  garantisce  adeguatamente  le  esigenze
          cautelari  previste dall'art. 274, l'obbligo di dimora puo'
          essere  disposto  nel  territorio  di  un  altro  comune  o
          frazione   di   esso,  preferibilmente  nella  provincia  e
          comunque nell'ambito della regione ove e' ubicato il comune
          di abituale dimora.
              3.  Quando  dispone  l'obbligo  di  dimora,  il giudice
          indica  l'autorita'  di  polizia alla quale l'imputato deve
          presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fissere
          la   propria   abitazione.   Il  giudice  puo'  prescrivere
          all'imputato  di  dichiarare  all'autorita'  di polizia gli
          orari  e  i  luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile
          per  i  necessari  controlli,  con  obbligo  di  comunicare
          preventivamente   alla   stessa   autorita'   le  eventuali
          variazioni dei luoghi e degli orari predetti.
              4.  Il  giudice puo', anche con separato provvedimento,
          prescrivere     all'imputato     di     non    allontanarsi
          dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio
          per le normali esigenze di lavoro.
              5.   Nel   determinare   i  limiti  territoriali  delle
          prescrizioni,   il   giudice   considera,   per  quanto  e'
          possibile,   le  esigenze  di  alloggio,  di  lavoro  e  di
          assistenza  dell'imputato.  Quando  si  tratta  di  persona
          tossicodipendente  o alcooldipendente che abbia in corso un
          programma   terapeutico  di  recupero  nell'ambito  di  una
          struttura  autorizzata,  il  giudice stabilisce i controlli
          necessari  per  accertare  che  il  programma  di  recupero
          prosegua.
              6.  Dei  provvedimenti del giudice e' data in ogni caso
          immediata    comunicazione    all'autorita'    di   polizia
          competente,  che  ne  vigila  l'osservanza e fa rapporto al
          pubblico ministero di ogni infrazione.".