Art. 3.
  1. Nell'articolo 406,  comma 5-bis, del codice di procedura penale,
dopo  le  parole:  "nell'articolo 51,  comma 3-bis"  sono inserite le
seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis".
  2. Nell'articolo 407,  comma 2,  lettera  a),  dopo il numero 7, e'
aggiunto il seguente:
  "7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli  articoli  600-bis, comma 1,
600-ter,  comma 1,  601,  609-bis  nelle  ipotesi  aggravate previste
dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".
          Riferimenti normativi:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  406  del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  406  (Proroga  del  termine).  -  1. Il pubblico
          ministero,   prima   della  scadenza,  puo'  richiedere  al
          giudice,  per giusta causa, la proroga del termine previsto
          dall'art.  405.  La  richiesta contiene l'indicazione della
          notizia   di  reato  e  l'esposizione  dei  motivi  che  la
          giustificano.
              2.  Ulteriori  proroghe  possono  essere  richieste dal
          pubblico  ministero  nei  casi  di particolare complessita'
          delle   indagini  ovvero  di  oggettiva  impossibilita'  di
          concluderle entro il termine prorogato.
              2-bis.  Ciascuna  proroga  puo'  essere autorizzata dal
          giudice per un tempo non superiore a sei mesi.
              3.  La  richiesta  di proroga e' notificata, a cura del
          giudice,  con l'avviso della facolta' di presentare memorie
          entro  cinque  giorni  dalla  notificazione,  alla  persona
          sottoposta  alle  indagini  nonche' alla persona offesa dal
          reato  che,  nella  notizia di reato o successivamente alla
          sua  presentazione,  abbia  dichiarato  di  volere  esserne
          informata.  Il  giudice  provvede  entro dieci giorni dalla
          scadenza del termine per la presentazione delle memorie.
              4.  Il  giudice  autorizza  la  proroga del termine con
          ordinanza  emessa  in  camera di consiglio senza intervento
          del pubblico ministero e dei difensori.
              5.  Qualora  ritenga  che  allo stato degli atti non si
          debba  concedere  la  proroga, il giudice, entro il termine
          previsto  dal  comma  3  secondo  periodo,  fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio  e ne fa notificare
          avviso  al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle
          indagini  nonche', nella ipotesi prevista dal comma 3, alla
          persona  offesa  dal reato. Il procedimento si svolge nelle
          forme previste dall'art. 127.
              5-bis.  Le  disposizioni  dei  commi  3,  4  e 5 non si
          applicano  se  si  procede  per taluno dei delitti indicati
          nell'art.  51,  comma  3-bis,  e  nell'art.  407,  comma 2,
          lettera a), n. 7-bis. In tali casi, il giudice provvede con
          ordinanza  entro  dieci  giorni  dalla  presentazione della
          richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero.
              6.  Se  non  ritiene  di  respingere  la  richiesta  di
          proroga,  il  giudice  autorizza  con ordinanza il pubblico
          ministero a proseguire le indagini.
              7.   Con  l'ordinanza  che  respinge  la  richiesta  di
          proroga,   il  giudice,  se  il  termine  per  le  indagini
          preliminari e' gia' scaduto, fissa un termine non superiore
          a  dieci  giorni  per  la  formulazione delle richieste del
          pubblico ministero a norma dell'art. 405.
              8.  Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione
          della  richiesta di proroga e prima della comunicazione del
          provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili sempre
          che,   nel   caso  di  provvedimento  negativo,  non  siano
          successivi    alla    data    di   scadenza   del   termine
          originariamente previsto per le indagini.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  407  del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre   2000,   n.   341,  e  dalla  relativa  legge  di
          conversione 19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  407  (Termini  di  durata massima delle indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto all'art. 393,
          comma  4,  la  durata  delle  indagini preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
              2.  La  durata  massima  e'  tuttavia di due anni se le
          indagini preliminari riguardano:
                a) i delitti appresso indicati:
                  1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e
          422 del codice penale;
                  2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
          575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630 dello stesso
          codice penale;
                  3)  delitti  commessi  avvalendosi delle condizioni
          previste  ovvero  al  fine  di  agevolare l'attivita' delle
          associazioni previste dallo stesso articolo;
                  4)  delitti  commessi per finalita' di terrorismo o
          di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
                  5)  delitti di illegale fabbricazione, introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in  luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
                  6)  delitti  di cui agli articoli 73, limitatamente
          alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
          del  testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
                  7)  delitto  di  cui all'art. 416 del codice penale
          nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
                  7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
          comma  1,  600-ter,  comma  1,  601,  609-bis nelle ipotesi
          aggravate    previste    dall'art.   609-ter,   609-quater,
          609-octies del codice penale;
                b)   notizie  di  reato  che  rendono particolarmente
          complesse  le  investigazioni per la molteplicita' di fatti
          tra  loro  collegati ovvero per l'elevato numero di persone
          sottoposte alle indagini o di persone offese;
                c) indagini  che  richiedono  il  compimento  di atti
          all'estero;
                d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
              3.  Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati.".
              - Si  riporta il testo degli articoli 600-bis, 600-ter,
          601,  609-bis,  609-ter,  609-quater, 609-octies del codice
          penale:
              "Art.  600-bis  (Prostituzione  minorile).  -  Chiunque
          induce  alla  prostituzione  una  persona di eta' inferiore
          agli  anni  diciotto  ovvero  ne  favorisce  o  sfrutta  la
          prostituzione  e'  punito con la reclusione da sei a dodici
          anni  e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento
          milioni.
              Salvo  che  il  fatto  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque  compie  atti  sessuali  con  un  minore  di  eta'
          compresa  fra  i quattordici ed i sedici anni, in cambio di
          denaro  o  di  altra  utilita'  economica, e' punito con la
          reclusione  da  sei  mesi  a  tre  anni  o con la multa non
          inferiore  a  lire  dieci milioni. La pena e' ridotta di un
          terzo  se  colui  che  commette  il fatto e' persona minore
          degli anni diciotto.
              Art. 600-ter (Pornografia minorile). - Chiunque sfrutta
          minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni
          pornografiche  o  di  produrre  materiale  pornografico  e'
          punito  con  la  reclusione  da  sei a dodici anni e con la
          multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.
              Alla   stessa   pena  soggiace  chi  fa  commercio  del
          materiale pornografico di cui al primo comma.
              Chiunque,  al  di fuori delle ipotesi di cui al primo e
          al  secondo  comma,  con  qualsiasi  mezzo,  anche  per via
          telematica,   distribuisce,   divulga   o   pubblicizza  il
          materiale  pornografico  di  cui  al  primo  comma,  ovvero
          distribuisce  o  divulga notizie o informazioni finalizzate
          all'adescamento  o  allo  sfruttamento  sessuale  di minori
          degli  anni  diciotto, e' punito con la reclusione da uno a
          cinque  anni  e  con la multa da lire cinque milioni a lire
          cento milioni.
              Chiunque,  al  di  fuori  delle ipotesi di cui ai commi
          primo,  secondo  e  terzo,  consapevolmente  cede ad altri,
          anche  a  titolo  gratuito, materiale pornografico prodotto
          mediante  lo  sfruttamento  sessuale  dei minori degli anni
          diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con
          la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni.".
              "Art.   601  (Tratta  e  commercio  degli  schiavi).  -
          Chiunque commette tratta o comunque fa commercio di schiavi
          o  di  persone  in  condizione  analoga  alla schiavitu' e'
          punito con la reclusione da cinque a venti anni.
              Chiunque  commette  tratta  o  comunque fa commercio di
          minori   degli  anni  diciotto  al  fine  di  indurli  alla
          prostituzione  e'  punito  con la reclusione da sei a venti
          anni.".
              "Art.  609-bis  (Violenza  sessuale).  -  Chiunque, con
          violenza   o   minaccia  o  mediante  abuso  di  autorita',
          costringe  taluno  a  compiere  o  subire  atti sessuali e'
          punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
              Alla  stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere
          o subire atti sessuali:
                1) abusando delle condizioni di inferiorita' fisica o
          psichica della persona offesa al momento del fatto;
                2)  traendo  in inganno la persona offesa per essersi
          il  colpevole  sostituito  ad  altra  persona.  Nei casi di
          minore   gravita'  la  pena  e'  diminuita  in  misura  non
          eccedente i due terzi.
              Art.  609-ter  (Circostanze  aggravanti).  - La pena e'
          della  reclusione  da  sei  a dodici anni se i fatti di cui
          all'art. 609-bis sono commessi:
                1)  nei  confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni quattordici;
                2)  con  l'uso  di  armi  o  di  sostanze  alcoliche,
          narcotiche  o  stupefacenti o di altri strumenti o sostanze
          gravemente lesivi della salute della persona offesa;
                3)  da  persona travisata o che simuli la qualita' di
          pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;
                4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della
          liberta' personale;
                5)  nei  confronti di persona che non ha compiuto gli
          anni  sedici  della quale il colpevole sia l'ascendente, il
          genitore anche adottivo, il tutore.
              La pena e' della reclusione da sette a quattordici anni
          se il fatto e' commesso nei confronti di persona che non ha
          compiuto gli anni dieci.
              Art.   609-quater  (Atti  sessuali  con  minorenne).  -
          Soggiace alla pena stabilita dall'art. 609-bis chiunque, al
          di  fuori  delle ipotesi previste in detto articolo, compie
          atti sessuali con persona che, al momento del fatto:
                1) non ha compiuto gli anni quattordici;
                2)  non  ha  compiuto  gli  anni  sedici,  quando  il
          colpevole  sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il
          tutore,  ovvero  altra persona cui, per ragioni di cura, di
          educazione,  di  istruzione, di vigilanza o di custodia, il
          minore  e'  affidato  o  che  abbia,  con quest'ultimo, una
          relazione di convivenza.
              Non  e'  punibile  il  minorenne che, al di fuori delle
          ipotesi  previste  nell'art.  609-bis, compie atti sessuali
          con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la
          differenza  di  eta'  tra i soggetti non e' superiore a tre
          anni.
              Nei casi di minore gravita' la pena e' diminuita fino a
          due terzi.
              Si  applica  la  pena  di cui all'art. 609-ter, secondo
          comma,  se  la  persona  offesa  non  ha  compiuto gli anni
          dieci.".
              "Art.  609-octies  (Violenza  sessuale di gruppo). - La
          violenza  sessuale di gruppo consiste nella partecipazione,
          da  parte  di  piu'  persone  riunite,  ad atti di violenza
          sessuale di cui all'art. 609-bis.
              Chiunque  commette  atti di violenza sessuale di gruppo
          e' punito con la reclusione da sei a dodici anni.
              La   pena   e'   aumentata  se  concorre  taluna  delle
          circostanze  aggravanti  previste all'art. 609-ter. La pena
          e'  diminuita  per il partecipante la cui opera abbia avuto
          minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del
          reato.  La  pena  e'  altresi'  diminuita per chi sia stato
          determinato  a  commettere  il  reato  quando concorrono le
          condizioni  stabilite  dai numeri 3) e 4) del primo comma e
          dal terzo comma dell'art. 112.".