Art. 4.
((  1. All'articolo 533 del codice di procedura penale, dopo il comma
3 e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Quando  la condanna riguarda procedimenti per i delitti di
cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri
reati,  il  giudice  puo'  disporre,  nel pronunciare la sentenza, la
separazione  dei  procedimenti  anche  con  riferimento  allo  stesso
condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia
cautelare  e,  per  la  scadenza  dei  termini e la mancanza di altri
titoli, sarebbe rimesso in liberta'".
  1-bis.  All'articolo  523, comma 1, del codice di procedura penale,
sono  aggiunte,  in  fine, le parole: ", anche in ordine alle ipotesi
previste dall'articolo 533, comma 3-bis".))
  2. Nell'articolo  544  del  codice  di  procedura  penale,  dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
  "3-bis.  Nelle  ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il
giudice  provvede  alla  stesura  della  motivazione per ciascuno dei
procedimenti  separati,  accordando precedenza alla motivazione della
condanna  degli  imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso
il  termine di cui al comma 3 e' raddoppiato per la motivazione della
sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
((  2-bis.   All'articolo   154   delle   norme   di  attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
con  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 4 e'
aggiunto il seguente:
  "4-bis.  Il  Presidente  della  corte  d'appello puo' prorogare, su
richiesta  motivata  del  giudice  che  deve procedere alla redazione
della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del
codice,  per  una  sola  volta  e  per  un periodo massimo di novanta
giorni,  esonerando,  se  necessario,  il  giudice estensore da altri
incarichi.  Per  i  giudizi di primo grado provvede il presidente del
tribunale.  In  ogni  caso del provvedimento e' data comunicazione al
Consiglio superiore della magistratura.".))
          Riferimenti normativi:
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  533 del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
          19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  533 (Condanna dell'imputato). - 1. Se l'imputato
          risulta  colpevole  del  reato  contestatogli,  il  giudice
          pronuncia   sentenza  di  condanna  applicando  la  pena  e
          l'eventuale misura di sicurezza.
              2.  Se  la  condanna  riguarda  piu'  reati, il giudice
          stabilisce  la pena per ciascuno di essi e quindi determina
          la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme
          sul  concorso di reati e di pene o sulla continuazione. Nei
          casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato
          delinquente o contravventore abituale o professionale o per
          tendenza.
              3.  Quando  il  giudice  ritiene  di dover concedere la
          sospensione condizionale della pena o la non menzione della
          condanna   nel   certificato   del  casellario  giudiziale,
          provvede in tal senso con la sentenza di condanna.
              3-bis.  Quando  la condanna riguarda procedimenti per i
          delitti  di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), anche se
          connessi  ad  altri  reati,  il  giudice puo' disporre, nel
          pronunciare  la  sentenza,  la separazione dei procedimenti
          anche  con riferimento allo stesso condannato quando taluno
          dei  condannati  si trovi in stato di custodia cautelare e,
          per  la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli,
          sarebbe rimesso in liberta'.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  523 del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
          19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.   523   (Svolgimento  della  discussione).  -  1.
          Esaurita  l'assunzione delle prove, il pubblico ministero e
          successivamente   i   difensori  della  parte  civile,  del
          responsabile civile, della persona civilmente obbligata per
          la  pena  pecuniaria e dell'imputato formulano e illustrano
          le  rispettive  conclusioni  anche  in  ordine alle ipotesi
          previste dall'art. 533, comma 3-bis.
              2.  La  parte  civile presenta conclusioni scritte, che
          devono  comprendere,  quando  sia richiesto il risarcimento
          dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.
              3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni
          divagazione, ripetizione e interruzione.
              4.  Il  pubblico  ministero  e  i difensori delle parti
          private  possono  replicare; la replica e' ammessa una sola
          volta  e  deve  essere  contenuta  nei  limiti strettamente
          necessari per la confutazione degli argomenti avversari.
              5. In ogni caso l'imputato e il difensore devono avere,
          a pena di nullita', la parola per ultimi se la domandano.
              6.  La  discussione  non  puo'  essere  interrotta  per
          l'assunzione  di  nuove  prove,  se non in caso di assoluta
          necessita'.  Se  questa  si verifica, il giudice provvede a
          norma dell'art. 507.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  544 del codice di
          procedura  penale  come  modificato  dal  decreto-legge  24
          novembre  2000, n.341 e dalla relativa legge di conversione
          19 gennaio 2001, n. 4.
              "Art.  544 (Redazione della sentenza). - 1. Conclusa la
          deliberazione,   il  presidente  redige  e  sottoscrive  il
          dispositivo. Subito dopo e' redatta una concisa esposizione
          dei  motivi  di  fatto  e  di diritto su cui la sentenza e'
          fondata.
              2.  Qualora  non sia possibile procedere alla redazione
          immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede
          non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia.
              3.    Quando    la   stesura   della   motivazione   e'
          particolarmente  complessa  per il numero delle parti o per
          il  numero  e la gravita' delle imputazioni, il giudice, se
          ritiene  di  non  poter  depositare la sentenza nel termine
          previsto  dal  comma  2,  puo'  indicare nel dispositivo un
          termine  piu'  lungo, non eccedente comunque il novantesimo
          giorno da quello della pronuncia.
              3-bis.  Nelle  ipotesi  previste  dall'art.  533, comma
          3-bis,  il  giudice provvede alla stesura della motivazione
          per   ciascuno   dei   procedimenti   separati,  accordando
          precedenza  alla  motivazione della condanna degli imputati
          in  stato  di custodia cautelare. In tal caso il termine di
          cui  al  comma  3  e'  raddoppiato per la motivazione della
          sentenza cui non si e' accordata precedenza.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 154 delle norme di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio  1989,  n. 271, come modificato dal decreto-legge 24
          novembre 2000, n. 341 e dalla relativa legge di conversione
          19 gennaio 2001, n. 4:
              "Art.  154  (Redazione  non  immediata dei motivi della
          sentenza).  - 1. Nei casi previsti dall'art. 544, commi 2 e
          3,  del  codice,  il presidente provvede personalmente alla
          redazione  della  motivazione  o designa un estensore tra i
          componenti del collegio.
              2.  L'estensore  consegna  la  minuta della sentenza al
          presidente   il   quale,   se   sorgono   questioni   sulla
          motivazione, ne da' lettura al collegio, che puo' designare
          un altro estensore.
              3.   La   minuta,  sottoscritta  dall'estensore  e  dal
          presidente,   e'   consegnata   alla   cancelleria  per  la
          formazione dell'originale.
              4.   Il   presidente   e   l'estensore,  verificata  la
          corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la
          sentenza.
              4-bis.   Il   Presidente  della  corte  d'appello  puo'
          prorogare,  su  richiesta  motivata  del  giudice  che deve
          procedere  alla  redazione  della  motivazione,  i  termini
          previsti  dall'art.  544, comma 3, del codice, per una sola
          volta   e   per  un  periodo  massimo  di  novanta  giorni,
          esonerando,  se  necessario,  il giudice estensore da altri
          incarichi.  Per  i  giudizi  di  primo  grado  provvede  il
          presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento e'
          data    comunicazione    al   Consiglio   superiore   della
          magistratura.".