IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  l'art.  109  del  decreto  del  presidente  della Repubblica
3 novembre  2000, n. 396, il quale stabilisce che le disposizioni che
si  rendono  necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile
nella  fase  antecedente  alla  entrata  in  funzione  degli  archivi
informatici di cui all'art. 10 del medesimo decreto siano emanate con
decreto   del  Ministro  dell'interno  entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  del  predetto  decreto  recante  il regolamento per la
revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile;
  Visti  gli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59,
60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238;
  Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre
1967;
  Visto  l'art.  14,  comma  2,  lettera  a), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti
dall'art.  10  del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000,  n.  396  -  successi-vamente denominato decreto del Presidente
della  Repubblica  - quando occorra porre in uso nuovi registri dello
stato   civile,   questi   devono   essere   formati   ed  utilizzati
conformemente  a  quanto  stabilito per i registri precedentemente in
uso,  e  vidimati  dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione
dell'art.  14,  comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio
1999,  n.  300,  secondo le modalita' gia' stabilite dall'art. 20 del
regio  decreto  9 luglio  1939, n. 1238, - successivamente denominato
regio  decreto -, come modificato dall'art. 235, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.
  2.  Fino  alla  data  indicata  nel comma precedente a ciascuno dei
registri  sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato,
i  documenti  ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile.
Tali   fascicoli  sono  trasmessi  al  prefetto  assieme  al  secondo
originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio.