IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 109 del decreto del presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, il quale stabilisce che le disposizioni che si rendono necessarie per la tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente alla entrata in funzione degli archivi informatici di cui all'art. 10 del medesimo decreto siano emanate con decreto del Ministro dell'interno entro sessanta giorni dalla pubblicazione del predetto decreto recante il regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile; Visti gli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238; Visto il decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18 novembre 1967; Visto l'art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Decreta: Art. 1. 1. Fino alla data in cui diverranno operativi gli archivi previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 - successi-vamente denominato decreto del Presidente della Repubblica - quando occorra porre in uso nuovi registri dello stato civile, questi devono essere formati ed utilizzati conformemente a quanto stabilito per i registri precedentemente in uso, e vidimati dal prefetto o da un suo delegato, in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo le modalita' gia' stabilite dall'art. 20 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, - successivamente denominato regio decreto -, come modificato dall'art. 235, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51. 2. Fino alla data indicata nel comma precedente a ciascuno dei registri sono allegati, in fascicoli separati per ogni atto formato, i documenti ricevuti o acquisiti dall'ufficiale dello stato civile. Tali fascicoli sono trasmessi al prefetto assieme al secondo originale dei registri, per essere depositati presso il suo ufficio.