Art. 3.
  1.  Fino  alla  data  indicata nell'art. 1, comma 1, le annotazioni
previste  dagli  articoli  102 e 103 del decreto del Presidente della
Repubblica sono eseguite nei registri in corso o in quelli depositati
presso  il  comune  dallo  stesso  ufficiale  dello stato civile, dal
cancelliere del tribunale in quelli depositati presso la cancelleria,
da  persona  delegata dal prefetto in quelli depositati presso il suo
ufficio.
  2.  Le  annotazioni  di  cui  al comma precedente sono direttamente
formulate dall'ufficiale dello stato civile, che invia al procuratore
della Repubblica o al prefetto competente copia di quelle che debbono
essere  eseguite rispettivamente anche nei registri depositati presso
la  cancelleria del tribunale o in quelli depositati presso l'ufficio
del  prefetto.  Il  procuratore della Repubblica o il prefetto, senza
altra formalita', dispongono per la loro esecuzione.
  3.  Le  annotazioni  si eseguono, indifferentemente, a margine o in
calce all'atto, seguendo l'ordine cronologico di esse. Se e' esaurito
tutto  lo  spazio destinato alle annotazioni, l'ufficiale dello stato
civile,  il  cancelliere  o la persona delegata dal prefetto che deve
eseguirne   altre   sullo  stesso  atto,  le  iscrive  su  un  foglio
aggiuntivo,  preventivamente vistato. Tale foglio, di cui deve essere
fatta nota di richiamo nell'atto, e' unito al rispettivo registro con
apposizione del sigillo dell'ufficio nel punto di unione.