Art. 4.
  Le  verificazioni  da  effettuare  sui  registri dello stato civile
prima  della  data  indicata  nell'art.  1, comma 1, sono eseguite in
applicazione   dell'art.   14,   comma  2,  lettera  a)  del  decreto
legislativo  30 luglio  1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da
lui  delegata secondo i tempi e i modi stabiliti dagli articoli 104 e
105 del decreto del Presidente della Repubblica.