Art. 4. Le verificazioni da effettuare sui registri dello stato civile prima della data indicata nell'art. 1, comma 1, sono eseguite in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dal prefetto o dalla persona da lui delegata secondo i tempi e i modi stabiliti dagli articoli 104 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica.