Art. 5. 1. Fino alla data indicata nell'art. 1, comma 1, continuano ad applicarsi agli atti dello stato civile formati mediante scritturazione a macchina, le disposizioni di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 18 novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Le stesse disposizioni, per quanto possibile, si applicano agli atti formati mediante sistemi di scritturazione elettronica. 2. Gli adempimenti attribuiti al pretore dal decreto citato nel comma precedente sono di competenza del prefetto, in applicazione dell'art. 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.