Art. 5.
  1.  Fino  alla  data  indicata  nell'art. 1, comma 1, continuano ad
applicarsi   agli   atti   dello   stato   civile   formati  mediante
scritturazione  a  macchina,  le  disposizioni  di cui al decreto del
Ministro  di  grazia  e  giustizia 18 novembre 1967, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   del   22 novembre  1967,  n.  291.  Le  stesse
disposizioni,  per  quanto  possibile, si applicano agli atti formati
mediante sistemi di scritturazione elettronica.
  2.  Gli  adempimenti  attribuiti  al pretore dal decreto citato nel
comma  precedente  sono  di  competenza del prefetto, in applicazione
dell'art.  14,  comma 2, lettera a) del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.