Avvertenza:
    Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo della legge 5 marzo
2001,  n.  57,  corredato  delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati
il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

                               Art. 1
         (Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi
                       per i veicoli a motore)
   1.  Dopo  l'articolo  12  della  legge 24 dicembre 1969, n. 990 e'
inserito il seguente:
   "Art.  12-bis  -  1.  Al  fine  di  garantire  la trasparenza e la
concorrenzialita'  delle  offerte  dei  servizi assicurativi, nonche'
un'adeguata  informazione  agli utenti, e' fatto obbligo alle imprese
di  assicurazione  esercenti  il ramo dell'assicurazione obbligatoria
della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma  4,  indicando  altresi'  il  periodo  al  quale  gli stessi si
riferiscono,   mediante  appositi  opuscoli,  materiale  promozionale
ovvero annunci pubblicitari.
   2.  E'  fatto  obbligo  alle  imprese  di assicurazione di rendere
visibili  agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi
informativi  telematici,  le  tariffe  e le condizioni concernenti le
polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori,
autocarri  e  natanti soggetti alla disciplina della presente legge e
di  evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni
di  garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario
o  del  conducente,  per  sinistri  occorsi o causati in occasione di
guida  del  veicolo  assicurato  da  parte  di  persona  diversa  dal
proprietario  o  da  persona  designata  contrattualmente alla guida,
dalla tariffa di riferimento usata.
   3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  2, comma 5, del
decreto-legge  28  marzo  2000,  n. 70, convertito con modificazioni,
dalla  legge  26  maggio  2000,  n. 137, la disdetta dei contratti ai
sensi  della  presente  legge  deve  essere  inviata  a  mezzo  fax o
raccomandata  almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di scadenza
indicata in polizza.
   4.  Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a
polizze  di  assicurazione  obbligatoria della responsabilita' civile
derivante  dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli
oneri fiscali e parafiscali, riguardanti:
   a)  persona  fisica  di  sesso maschile di 18 anni di eta', che si
assicura  per  la  prima volta con la formula tariffaria bonus-malus,
con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
   b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di eta', con 8 anni
di  guida  senza  sinistri, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus,  con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla
legge  vigente  per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
   c)  persona  fisica  di  sesso maschile di 35 anni di eta', con 10
anni  di  guida  senza  sinistri,  che  si  assicura  con  la formula
tariffaria  bonus-malus,  con  un  massimale  pari  a  quello  minimo
previsto  dalla  legge  vigente per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
   d)  persona  fisica  di  sesso  maschile di 40 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a  quello  minimo  previsto  dalla  legge  vigente  nella  classe cui
corrisponde  il  massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri
cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
   e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di eta', con 2 anni
di  guida  con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria
bonus-malus,  con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla
legge  vigente  per  un'automobile  di  1.300  centimetri  cubici  di
cilindrata, con alimentazione a benzina;
   f)  persona  fisica  di  sesso  maschile di 45 anni di eta' che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari
a  quello  minimo  previsto  dalla  legge  vigente  nella  classe cui
corrisponde   il   massimo  del  malus  per  un'automobile  di  1.300
centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
   g)  persona  fisica  di  sesso  maschile di 18 anni di eta' che si
assicura  per  la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e
con  un  massimale  pari a quello minimo previsto dalla legge vigente
per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
   h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale  pari  a  quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
   i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si
assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un
massimale  pari  a  quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
   5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP,
al   Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti  (CNCU)
istituito  dalla  legge  30  luglio1998,  n.  281,  e  alle camere di
commercio,   industria,  artigianato  e  agricoltura  competenti  per
territorio,  i  premi  annuali  di  riferimento  offerti  agli utenti
all'inizio di ogni semestre.
   6.  Le  comunicazioni  di  cui al comma 5 devono essere effettuate
entro  il  31  ottobre,  per  il  semestre  gennaio-giugno  dell'anno
successivo,  ed  entro  il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre
dell'anno in corso.
   7.   Le   eventuali  variazioni  dei  premi  di  riferimento  sono
comunicate  dalle  imprese  di  assicurazione  almeno sessanta giorni
prima della loro applicazione.
   8.  I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati
dall'impresa in ogni singola provincia".
   2.  Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni
di  cui  ai  commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre
1969,  n.  990,  introdotto  dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
   3.   Nel   primo   anno   di  vigenza  della  presente  legge,  le
comunicazioni  di  cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24
dicembre  1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
sono  effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il
successivo  semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1o
e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
 
                                  Avvertenza:
                 Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                 Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
             Note all'art. 1:
                 -   La   legge   24 dicembre  1969,  n.  990,  reca:
          "Assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita' civile
          derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli a motore e dei
          natanti".
                 -  Il  testo dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge
          28  marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 26 maggio 2000, n. 137, e' riportato in nota all'art.
          2.
                 - La legge 30 luglio 1998, n. 281: reca: "Disciplina
          dei diritti dei consumatori e degli utenti".