Art. 2
                 (Funzioni di vigilanza dell'ISVAP)
   1.   Le  funzioni  di  vigilanza  assegnate  all'Istituto  per  la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo
(ISVAP)  dall'articolo  4  della  legge  12  agosto  1982,  n. 576, e
successive  modificazioni,  sono estese, senza nuovi o maggiori oneri
per   il   bilancio   dello   Stato,   alle   disposizioni  contenute
nell'articolo 1 nonche' nel presente articolo.
   2.  Il  ritardo,  l'erroneita'  o l'incompletezza nell'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis
della  legge  24  dicembre  1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1,
comma   1,  della  presente  legge,  comportano  l'irrogazione  della
sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire.
In  caso  di  omissione  o  ritardo  superiore  a sessanta giorni, la
sanzione  e'  raddoppiata.  La  violazione  delle disposizioni di cui
all'articolo  12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969,
introdotto   dall'articolo   4   della   presente   legge,   comporta
l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa pecuniaria da lire tre
milioni  a  lire  nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme
restando  le  disposizioni  di  cui  al comma 2 del medesimo articolo
12-quater.
   3.  Al  fine  della  diffusione  di  un'adeguata informazione agli
utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente
sui    premi    relativi    all'assicurazione    obbligatoria   della
responsabilita'  civile  derivante  dalla  circolazione dei veicoli a
motore,  il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU)
istituito  dalla  legge  30  luglio  1998,  n.  281, e' autorizzato a
stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT)  e  a cofinanziare, secondo modalita' e criteri stabiliti con
decreto    del    Ministro    dell'industria,    del    commercio   e
dell'artigianato,  programmi  di  informazione e orientamento rivolti
agli  utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei
consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilita' finanziarie
assegnate  al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
   4.  All'articolo  2,  comma  5-quater,  del decreto-legge 28 marzo
2000,  n.  70,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a)  al  terzo  periodo  le  parole: "con cadenza trimestrale" sono
soppresse;
   b) il quarto periodo e' soppresso.
   5.  All'articolo  2  del  decreto-legge  28  marzo  2000,  n.  70,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 maggio 2000, n. 137,
dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
   "5-quater  1.  Le  procedure e le modalita' di funzionamento della
banca  dati  di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento
dell'ISVAP  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento   sono   stabiliti   le   modalita'   di  accesso  alle
informazioni  raccolte  dalla  banca dati per gli organi giudiziari e
per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione
e   contrasto   di   comportamenti   fraudolenti  nel  settore  delle
assicurazioni  obbligatorie,  nonche'  le  modalita'  e  i limiti per
l'accesso  alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione.
Il  trattamento  e  la  comunicazione  ai  soggetti indicati dei dati
personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma".
 
             Note all'art. 2:
                 -  Il  testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
          n.  576  (Riforma  della  vigilanza  sulle assicurazioni) e
          successive modificazioni, e' il seguente:
                 "Art.   4   (Funzioni  dell'ISVAP).  -  L'ISVAP,  in
          conformita'  alla  normativa dell'Unione europea in materia
          assicurativa   e   nell'ambito   delle  linee  di  politica
          assicurativa determinate dal Governo, svolge le funzioni di
          vigilanza  di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio
          delle  assicurazioni  private,  approvato  con  decreto del
          Presidente  della  Repubblica  13 febbraio  1959, n. 449, e
          successive  modificazioni,  ed  alle leggi e regolamenti in
          materia  di assicurazioni private e di interesse collettivo
          nei  confronti  dell'Istituto nazionale delle assicurazioni
          delle  imprese  nazionali  ed estere, comunque denominate e
          costituite,  che esercitano nel territorio della Repubblica
          attivita'   di   assicurazione   e  di  riassicurazione  in
          qualsiasi   ramo   e  in  qualsiasi  forma,  operazioni  di
          capitalizzazione  ed attivita' a queste assimilate, nonche'
          degli  altri  enti  comunque soggetti alle disposizioni che
          disciplinano l'esercizio dell'attivita' assicurativa, anche
          nel  caso  di  enti  e organizzazioni che in forma singola,
          associata   o  consortile  svolgano  funzioni  parzialmente
          comprese    nel    ciclo   operativo   delle   imprese   di
          assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi. A tal
          fine provvede:
                   a) al   controllo  sulla  loro  gestione  tecnica,
          finanziaria e patrimoniale;
                   b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
                   c) alla  vigilanza  sull'osservanza  delle leggi e
          dei  regolamenti  vigenti  da  parte  degli  operatori  del
          mercato  assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di
          assicurazione e riassicurazione;
                   c-bis) all'adozione di ogni provvedimento ritenuto
          utile  o  necessario  alla  tutela  delle  imprese  e degli
          utenti.
                 Compete altresi' all'ISVAP:
                   a) compiere  tutte  le attivita' necessarie per la
          conoscenza  del  mercato  assicurativo,  comprese quelle di
          indagine   statistica   e   di  raccolta  di  elementi  per
          l'elaborazione    delle    politiche    assicurative,   con
          particolare     riguardo    all'andamento    dei    mercati
          internazionali  e comunitario, nonche' all'evoluzione, alla
          prevenzione  e  alla  copertura  dei rischi, ed al problema
          degli investimenti;
                   b) procedere  alla rilevazione ed acquisizione dei
          dati  e  degli  elementi  necessari  alla  formazione ed al
          controllo  delle  tariffe  ed all'esame delle condizioni di
          polizza;
                   c)  (lettera  abrogata dall'art. 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
                   d)  (lettera  abrogata dall'art. 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
                   e)  (lettera  abrogata dall'art. 4 del decreto del
          Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385);
                   f)  (lettera  abrogata  dall'art.  5  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
                   g)  (lettera  abrogata  dall'art.  5  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
                   h)  (lettera  abrogata  dall'art.  5  del  decreto
          legislativo 13 ottobre 1998, n. 373);
                   i) promuovere  tutte  le  forme  di collaborazione
          ritenute  necessarie  con gli altri organi di controllo dei
          Paesi  della Comunita' economica europea al fine di rendere
          organica    la    vigilanza   dell'attivita'   assicurativa
          esercitata  in  libera prestazione dei servizi sia da parte
          di  imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di
          imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri.
                 L'ISVAP    svolge    attivita'   consultiva   e   di
          segnalazione  nei  confronti  del Parlamento e del Governo,
          nell'ambito  delle  competenze  per  la  regolazione  e  il
          controllo del settore assicurativo.
                 Restano  salvi  i  poteri  in materia spettanti alle
          regioni  a statuto speciale nonche' i poteri di ispezione e
          di  controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
          alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa sulle
          societa' con azioni quotate in borsa.
                 Ferma restando la competenza propria del Governo, ai
          fini   dell'esercizio   delle   proprie   funzioni  l'ISVAP
          intrattiene  i rapporti con i competenti organi dell'Unione
          europea.
                 Il   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
          dell'artigianato,   su   proposta   dell'ISVAP,   formulata
          successivamente  agli adempimenti di cui all'art. 18, comma
          2,  della  legge  24 novembre  1981,  n.  689,  applica  le
          sanzioni con provvedimento motivato".
                 -  Per  l'argomento  della  legge 30 luglio 1998, n.
          281, vedi note all'art. 1.
                 -  Il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge 28 marzo
          2000, n. 70 (Disposizioni urgenti per il contenimento delle
          spinte  inflazionistiche),  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  26 maggio  2000,  n.  137,  a  seguito  delle
          modifiche  apportate  dalla  legge  qui  pubblicata,  e' il
          seguente:
                 "Art.  2 (Misure per il contenimento dell'inflazione
          nel  settore  assicurativo).  -  1.  (Comma soppresso dalla
          legge di conversione 26 maggio 2000, n. 137).
                 2.  Per  i contratti dell'assicurazione obbligatoria
          della  responsabilita'  civile derivante dalla circolazione
          dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno
          dalla  data di entrata in vigore del presente decreto nelle
          formule  tariffarie  che prevedono variazioni del premio in
          relazione  al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di
          assicurazione  non  possono  applicare  nessun  aumento  di
          tariffa  ai  contraenti  a  carico  dei quali non risultino
          nell'ultimo  periodo di osservazione sinistri provocati dai
          conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale
          data  nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del
          premio  in  relazione  al verificarsi o meno di sinistri si
          applicano le tariffe esistenti alla medesima data.
                 2-bis.   Le  disposizioni  di  cui  al  comma  2  si
          applicano,  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  anche ai contratti di assicurazione per
          autoveicoli,  ciclomotori e motocicli relativi alle formule
          tariffarie di cui all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969,
          n. 990, nonche' ai contratti offerti per telefono o per via
          telematica  e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo
          o  disdettati  dall'impresa, qualora riproposti allo stesso
          assicuratore.
                 3.   Le   imprese   di   assicurazione  non  possono
          modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti
          di  determinazione  del  premio, nonche' le relative regole
          evolutive  delle  proprie  formule tariffarie che prevedono
          variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di
          sinistri,  per  il periodo di un anno dalla data di entrata
          in vigore del presente decreto.
                 4.  (Il  presente comma, come modificato dalla legge
          di  conversione  26  maggio 2000, n. 137, aggiunge il comma
          2-bis all'art. 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 900).
                 5.  Cessati gli effetti delle disposizioni di cui al
          comma  2  e  3,  in  caso  di incrementi tariffari, esclusi
          quelli  connessi all'applicazione di regole evolutive nelle
          varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di
          inflazione,   l'assicurato   puo'  risolvere  il  contratto
          mediante  comunicazione da effettuarsi con raccomandata con
          avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla
          sede  dell'impresa  o  all'agenzia presso la quale e' stata
          stipulata  la  polizza.  In  questo  caso  non si applica a
          favore  dell'assicurato  il  termine di tolleranza previsto
          dall'art. 1901, secondo comma, del codice civile.
                 5-bis.    L'Istituto    per   la   vigilanza   sulle
          assicurazioni  private  e  di  interesse collettivo (ISVAP)
          vigila  ai  fini dell'osservanza, da parte delle imprese di
          riassicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
                 5-ter.   Le   imprese  di  riassicurazione  che  non
          osservano  le  disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4
          sono   assoggettate,  per  ogni  singola  violazione,  alla
          sanzione  amministrativa  da  lire  tre milioni a lire nove
          milioni.
                 5-quater.  Allo  scopo  di rendere piu' efficacie la
          prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel
          settore  delle  assicurazioni  obbligatorie per i veicoli a
          motore immatricolati in Italia, e' istituita presso l'ISVAP
          una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende
          pienamente  operativa  la  banca  dati  a  decorrere dal 1o
          gennaio  2001.  Da tale data ciascuna compagnia e' tenuta a
          comunicare  all'ISVAP  i  dati  riguardanti  i sinistri dei
          propri  assicurati  secondo  apposite  modalita'  stabilite
          dallo  stesso  ISVAP.  I costi di gestione della banca dati
          sono  ripartiti  tra  le compagnie di assicurazione con gli
          stessi  criteri  di  ripartizione  dei  costi  di vigilanza
          dell'ISVAP.
                 5-quater   1.   Le   procedure  e  le  modalita'  di
          funzionamento  della  banca  dati  di cui al comma 5-quater
          sono  definite  con  provvedimento dell'ISVAP da pubblicare
          nella  Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono
          stabiliti   le   modalita'  di  accesso  alle  informazioni
          raccolte  dalla  banca dati per gli organi giudiziari e per
          le  pubbliche  amministrazioni  competenti  in  materia  di
          prevenzione  e  contrasto  di comportamenti fraudolenti nel
          settore   delle   assicurazioni  obbligatorie,  nonche'  le
          modalita'  e  i  limiti  per l'accesso alle informazioni da
          parte  delle  imprese di assicurazione. Il trattamento e la
          comunicazione  ai  soggetti  indicati dei dati personali di
          cui  alla  legge  31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti
          per  lo  svolgimento  delle  funzioni previste nel presente
          comma.
                 5-quinquies.   L'inosservanza   degli   obblighi  di
          comunicazione   all'ISVAP   dei   dati  richiesti  comporta
          l'applicazione  delle  seguenti sanzioni amministrative: a)
          da  lire  due milioni a lire sei milioni in caso di mancato
          invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in
          caso  di  ritardo  o  incompletezza  dei  dati  inviati. Le
          predette  sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci
          per  cento,  in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza
          dei suddetti obblighi.".
                 -  La  legge 31 dicembre 1996, n. 675, reca: "Tutela
          delle  persone  e di altri soggetti rispetto al trattamento
          dei dati personali".