Art. 3 (Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione) 1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonche' ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonche' al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non e' messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli puo' rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo". 2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.