Art. 4
         (Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria
                  per la circolazione dei veicoli)
   1.  Dopo  l'articolo  12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto  dall'articolo  3,  comma  1,  della  presente  legge,  e'
inserito il seguente:
   "Art.  12-quater  1  -  1.  Il rifiuto o l'elusione da parte delle
imprese   assicuratrici   dell'obbligo   di   accettare  le  proposte
presentate   dagli   assicurandi   ai   sensi  dell'articolo  11  per
l'assicurazione   obbligatoria   per   i   rischi   derivanti   dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una
sanzione  pecuniaria  da  lire  3  milioni  a  lire  nove milioni, in
relazione a ciascun illecito.
   2.  E'  fatta  salva  la  facolta'  di  revoca dell'autorizzazione
all'esercizio del ramo responsabilita' civile per la circolazione dei
veicoli  in  caso  di  reiterato  e  sistematico  rifiuto od elusione
dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 16.
   3.  L'assicuratore  non puo' subordinare la stipula di una polizza
RC auto alla stipula di ulteriori contratti assicurativi".