Art. 5
      (Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito,
           con modificazioni, dalla legge n. 39 del 1977)
   1.   I   commi   primo,   secondo  e  terzo  dell'articolo  3  del
decreto-legge   23   dicembre   1976,   n.   857,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti
dai seguenti:
   "Per   i   sinistri   con  soli  danni  a  cose  la  richiesta  di
risarcimento,  presentata secondo le modalita' indicate nell'articolo
22  della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni,
deve  essere  corredata  dalla  denuncia  secondo  il  modulo  di cui
all'articolo  5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del
luogo,  dei  giorni  e  delle  ore  in  cui  le cose danneggiate sono
disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno.
Entro   sessanta  giorni  dalla  ricezione  di  tale  documentazione,
l'assicuratore   formula   al  danneggiato  congrua  offerta  per  il
risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non ritiene di fare
offerta.  Il termine di sessanta giorni e' ridotto a trenta quando il
modulo  di  denuncia  sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti
nel sinistro.
   L'obbligo  di  proporre  al  danneggiato  congrua  offerta  per il
risarcimento  del danno, ovvero di comunicare i motivi per cui non si
ritiene  di  fare  offerta, sussiste anche per i sinistri che abbiano
causato  lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento
deve  essere presentata dal danneggiato o dagli aventi diritto con le
modalita'  indicate  al  primo  comma. La richiesta deve contenere la
descrizione  delle  circostanze  nelle  quali  si  e'  verificato  il
sinistro  ed  essere  accompagnata, ai fini dell'accertamento e della
valutazione  del  danno  da  parte  dell'impresa,  dai  dati relativi
all'eta',  all'attivita' del danneggiato, al suo reddito, all'entita'
delle  lesioni  subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione  con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal
certificato   di   morte.   L'assicuratore  e'  tenuto  a  provvedere
all'adempimento  del  predetto  obbligo  entro  novanta  giorni dalla
ricezione di tale documentazione.
   Il  danneggiato  non  puo' rifiutare gli accertamenti strettamente
necessari   alla   valutazione   del  danno  alla  persona  da  parte
dell'impresa.
   L'assicuratore e' tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti
dai  commi  primo  e  secondo  anche  in  caso  di sinistro che abbia
determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
   In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per
tale   incompletezza   formulare  congrua  offerta  di  risarcimento,
richiede  al  danneggiato  entro  trenta giorni dalla ricezione della
stessa  le  necessarie  integrazioni; in tal caso i termini di cui ai
commi  primo  e  secondo decorrono nuovamente dalla data di ricezione
dei dati o dei documenti integrativi".
   2.  In  attesa  di  una disciplina organica sul danno biologico il
risarcimento  dei  danni  alla persona di lieve entita', derivanti da
sinistri  conseguenti  alla  circolazione  dei veicoli a motore e dei
natanti avvenuti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' effettuato secondo i criteri e le misure seguenti:
   a)  a  titolo  di  danno  biologico  permanente e' liquidato per i
postumi  da  lesioni  pari  o  inferiori  al  9  per cento un importo
crescente in misura piu' che proporzionale in relazione ad ogni punto
percentuale  di  invalidita';  tale  importo  e'  calcolato  in  base
all'applicazione  a  ciascun  punto  percentuale  di  invalidita' del
relativo  coefficiente  di  cui  all'allegato A annesso alla presente
legge.   L'importo  cosi'  determinato  si  riduce  con  il  crescere
dell'eta'  del  soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno
di  eta'  a partire dall'undicesimo anno di eta'. Il valore del primo
punto e' pari a lire un milione duecentomila;
   b)  a titolo di danno biologico temporaneo e' liquidato un importo
di  lire settantamila per ogni giorno di inabilita' assoluta; in caso
di   inabilita'   temporanea   inferiore   al  cento  per  cento,  la
liquidazione  avviene  in  misura  corrispondente alla percentuale di
inabilita' riconosciuta per ciascun giorno.
   3.  Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende
la  lesione all'integrita' psicofisica della persona, suscettibile di
accertamento   medico-legale.   Il  danno  biologico  e'  risarcibile
indipendentemente  dalla  sua incidenza sulla capacita' di produzione
di reddito del danneggiato.
   4.  Fatto  salvo  quanto  previsto dal comma 2, il danno biologico
viene   ulteriormente   risarcito   tenuto   conto  delle  condizioni
soggettive del danneggiato.
   5.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita', di concerto con il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale e con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione  di  una  specifica  tabella  delle  menomazioni alla
integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'.
   6.  Gli  importi  indicati nel comma 2 sono aggiornati annualmente
con   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato,    in   misura   corrispondente   alla   variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
ed impiegati accertata dall'ISTAT.
   7.  L'ottavo  comma  dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre
1976,  n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1977, n. 39, e' sostituito dai seguenti:
   "L'inosservanza  da  parte  dell'impresa assicuratrice dei termini
prescritti dal presente articolo comporta:
   a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta
di  risarcimento incompleta la sanzione pecuniaria da lire un milione
a lire tre milioni;
   b)  in  ordine  alla  omessa formulazione dell'offerta, all'omessa
comunicazione   dei   motivi   della  mancata  offerta  o  all'omessa
corresponsione  della  somma  offerta,  che  si  protragga  per oltre
centoventi giorni dal termine utile finale:
   1)  la  sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in
relazione a danni a cose e lesioni guaribili entro quaranta giorni;
   2)  la  sanzione  da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta
milioni,  in  relazione  a  danni  a persone guaribili oltre quaranta
giorni o per il caso di morte.
   La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro
centoventi  giorni  dalla  scadenza  del  termine  utile  comporta la
sanzione  da  lire  tre  milioni a lire nove milioni. La formulazione
dell'offerta  o  la  corresponsione  della  stessa  effettuate  entro
centoventi giorni dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
   a)  dal  5  al  10  per  cento della somma offerta o pagata con un
ritardo  non  superiore  ai  quindici giorni, con un limite minimo di
lire ottocentomila;
   b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo,
decorso  ogni ulteriore periodo di ritardo di quindici giorni, con un
limite minimo di lire due milioni e un limite massimo rispettivamente
di  lire  cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
persone  guaribili  entro  quaranta giorni e di lire duecento milioni
per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero lesioni permanenti
o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
   Qualora  l'impresa  formuli  l'offerta  in  ritardo,  ma  provveda
contestualmente  al  pagamento della stessa, si applicano le sanzioni
di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
   L'offerta   e   il   pagamento  formulati  in  via  transattiva  o
stragiudiziale,  ma  in  ritardo rispetto ai tempi di cui al presente
articolo,  sono  soggette  comunque  alle  sanzioni  di  cui ai commi
ottavo, nono e decimo.
   L'impresa  che  corrisponda compensi professionali per l'eventuale
assistenza  prestata  da  professionisti  e'  tenuta  ad acquisire la
documentazione  probatoria  relativa  alla  prestazione  stessa  e ad
indicarne  il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno
nella  quietanza  di  liquidazione.  Ove  l'impresa  abbia provveduto
direttamente al pagamento dei compensi dovuti al professionista, deve
darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo corrisposto".
 
             Note all'art. 5:
                 - Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre
          1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio   1977,   n.   39   (Modifica   della   disciplina
          dell'assicurazione   obbligatoria   della   responsabilita'
          civile  derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e
          dei  natanti),  a  seguito  delle modifiche apportate dalla
          legge qui pubblicata, il seguente:
                 "Art.  3.  Per  i  sinistri con soli danni a cose la
          richiesta  di risarcimento, presentata secondo le modalita'
          indicate  nell'art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990,
          e  successive  modificazioni,  deve  essere corredata dalla
          denuncia  secondo  il modulo di cui all'art. 5 del presente
          decreto-legge  e recare l'indicazione del luogo, dei giorni
          e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per
          l'ispezione diretta ad accertare l'entita' del danno. Entro
          sessanta  giorni  dalla  ricezione  di tale documentazione,
          l'assicuratore  formula  al danneggiato congrua offerta per
          il  risarcimento  ovvero  comunica i motivi per i quali non
          ritiene  di  fare offerta. Il termine di sessanta giorni e'
          ridotto  a  trenta  quando  il modulo di denuncia sia stato
          sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
                 L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta
          per  il  risarcimento  del  danno,  ovvero  di comunicare i
          motivi  per  cui  non  si ritiene di fare offerta, sussiste
          anche  per i sinistri che abbiano causato lesioni personali
          o  il  decesso.  La  richiesta  di risarcimento deve essere
          presentata  dal  danneggiato  o dagli aventi diritto con le
          modalita'  indicate  al  primo  comma.  La  richiesta  deve
          contenere  la  descrizione delle circostanze nelle quali si
          e'  verificato  il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
          dell'accertamento  e  della  valutazione del danno da parte
          dell'impresa, dai dati relativi all'eta', all'attivita' del
          danneggiato,  al  suo  reddito,  all'entita'  delle lesioni
          subite,   da  attestazione  medica  comprovante  l'avvenuta
          guarigione  con  o  senza  postumi permanenti o, in caso di
          decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore e' tenuto
          a  provvedere  all'adempimento  del  predetto obbligo entro
          novanta giorni dalla ricezione di tale documentazione.
                 Il  danneggiato  non puo' rifiutare gli accertamenti
          strettamente  necessari  alla  valutazione  del  danno alla
          persona da parte dell'impresa.
                 L'assicuratore  e'  tenuto  al  rispetto dei diversi
          termini  stabiliti  dai commi primo e secondo anche in caso
          di  sinistro  che  abbia  determinato  sia danni a cose che
          lesioni personali o il decesso.
                 In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove
          non  possa per tale incompletezza formulare congrua offerta
          di  risarcimento,  richiede  al  danneggiato  entro  trenta
          giorni   dalla   ricezione   della   stessa  le  necessarie
          integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e
          secondo  decorrono  nuovamente  dalla data di ricezione dei
          dati o dei documenti integrativi.
                 Se  il  danneggiato  dichiara  di accettare la somma
          offertagli,  l'impresa  deve  provvedere al pagamento entro
          quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
                 Entro  ugual termine l'impresa deve corrispondere la
          somma  offerta  al  danneggiato che abbia comunicato di non
          accettare  l'offerta.  La  somma in tal modo corrisposta e'
          imputata nella liquidazione definitiva del danno.
                 Decorsi  trenta giorni dalla comunicazione senza che
          l'interessato   abbia   fatto  pervenire  alcuna  risposta,
          l'impresa   deve  corrispondere  al  danneggiato  la  somma
          offerta con le stesse modalita' ed effetti.
                 Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di
          cui  ai precedenti commi l'assicuratore non puo' opporre al
          danneggiato     l'eventuale    inadempimento    da    parte
          dell'assicurato  dell'obbligo di avviso del sinistro di cui
          all'articolo 1913 del codice civile.
                 L'inosservanza  da  parte dell'impresa assicuratrice
          dei termini prescritti dal presente articolo comporta:
                   a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione
          della  richiesta  di  risarcimento  incompleta  la sanzione
          pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
                   b) in     ordine    alla    omessa    formulazione
          dell'offerta,  all'omessa  comunicazione  dei  motivi della
          mancata  offerta  o  all'omessa  corresponsione della somma
          offerta,  che  si protragga per oltre centoventi giorni dal
          termine utile finale:
                     1)  la  sanzione  da  lire  dieci milioni a lire
          sessanta  milioni,  in  relazione  a danni a cose e lesioni
          guaribili entro quaranta giorni;
                     2)  la  sanzione da lire quindici milioni a lire
          duecentoquaranta  milioni,  in  relazione a danni a persone
          guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
                 La  comunicazione  dei  motivi della mancata offerta
          effettuata  entro  centoventi  giorni  dalla  scadenza  del
          termine  utile  comporta  la sanzione da lire tre milioni a
          lire  nove  milioni.  La  formulazione  dell'offerta  o  la
          corresponsione  della  stessa  effettuate  entro centoventi
          giorni  dalla scadenza del termine utile, comporta oltre al
          pagamento  degli  interessi,  l'applicazione delle seguenti
          sanzioni:
                   a) dal  5  al  10  per cento della somma offerta o
          pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni, con
          un limite minimo di lire ottocentomila;
                   b) dal  10  al  20 per cento della somma offerta o
          pagata  in  ritardo,  decorso  ogni  ulteriore  periodo  di
          ritardo  di  quindici  giorni, con un limite minimo di lire
          due  milioni  e  un  limite massimo rispettivamente di lire
          cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a
          persone  guaribili entro quaranta giorni e di lire duecento
          milioni  per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
          lesioni  permanenti  o  guarite oltre i quaranta giorni dal
          sinistro.
                 Qualora  l'impresa  formuli l'offerta in ritardo, ma
          provveda  contestualmente  al  pagamento  della  stessa, si
          applicano  le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite
          del 40 per cento.
                 L'offerta   e   il   pagamento   formulati   in  via
          transattiva  o  stragiudiziale,  ma  in ritardo rispetto ai
          tempi  di  cui al presente articolo, sono soggette comunque
          alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono e decimo.
                 L'impresa che corrisponda compensi professionali per
          l'eventuale assistenza prestata da professionisti e' tenuta
          ad  acquisire  la  documentazione  probatoria relativa alla
          prestazione   stessa   e   ad  indicarne  il  corrispettivo
          separatamente  rispetto  alle voci di danno nella quietanza
          di    liquidazione.    Ove   l'impresa   abbia   provveduto
          direttamente   al   pagamento   dei   compensi   dovuti  al
          professionista,  deve  darne  comunicazione al danneggiato,
          indicando l'importo corrisposto.
                 In  caso  di  sentenza  a  favore del danneggiato il
          giudice,  quando  vi  sia  una notevole sproporzione fra la
          somma   liquidata   e   quella   offerta   dall'impresa  di
          assicurazione  e  accerti  che  la sproporzione e' dovuta a
          dolo  o colpa grave dell'impresa stessa, d'ufficio condanna
          l'impresa  a  pagare  alla  Consap - Concessionaria servizi
          assicurativi  pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
          di  garanzia  per  le  vittime della strada", una somma non
          superiore  alla  differenza fra l'offerta e il liquidato al
          netto di rivalutazione e interessi. Copia della sentenza e'
          comunicata   dalla   cancelleria   del   giudice  che  l'ha
          pronunciata    alla   Consap   -   Concessionaria   servizi
          assicurativi  pubblici S.p.a., gestione autonoma del "Fondo
          di garanzia per le vittime della strada".
                 Per  l'applicazione  della  sanzione  pecuniaria  si
          osservano  le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n.
          706.
                 La  competenza  per  l'irrogazione delle sanzioni e'
          degli  uffici  provinciali  per l'industria, il commercio e
          l'artigianato  che  ne  versano  l'importo  alla  Consap  -
          Concessionaria   servizi   assicurativi   pubblici  S.p.a.,
          gestione  autonoma  del  "Fondo  di garanzia per le vittime
          della strada".
                 L'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione della
          responsabilita'   civile   per   i   danni   causati  dalla
          circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere
          revocata,  oltre  che  nei casi previsti dall'art. 16 della
          legge  24 dicembre 1969, n. 990, anche nel caso di ripetuta
          violazione   da   parte   dell'impresa  delle  disposizioni
          stabilite dal presente articolo.