Art. 6
                              (Ricorsi)
   1.  Avverso  il  provvedimento  col quale ai sensi dell'articolo 4
della  legge  12 agosto 1982, n. 576, come modificato dall'articolo 4
del  decreto  legislativo  13  ottobre  1998,  n.  373,  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato irroga la sanzione
per  le  infrazioni  di  cui  all'articolo  5,  e' ammesso ricorso al
giudice  amministrativo che provvede a norma degli articoli 33, comma
1, e 45, comma 18, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
   2.  La  disposizione del comma 1 si applica anche ai provvedimenti
di irrogazione di sanzioni pecuniarie ovvero disciplinari previste da
ogni  altra  norma  che  disciplina  l'esercizio  delle assicurazioni
private,  ivi  compreso quello dell'attivita' di agente, di mediatore
di  assicurazione  e  di riassicurazione e di perito assicurativo. E'
abrogata ogni diversa disposizione.
 
             Note all'art. 6:
                 -  Il  testo dell'art. 4 della legge 12 agosto 1982,
          n.  576  (Riforma  della vigilanza sulle assicurazioni), e'
          riportato in nota all'art. 2.
                 -  Il  testo degli articoli 33, comma 1, e 45, comma
          18,  del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 80 (Nuove
          disposizioni  in materia di organizzazione e di rapporti di
          lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche, di giurisdizione
          nelle   controversie   di   lavoro   e   di   giurisdizione
          amministrativa,  emanate  in attuazione dell'art. 11, comma
          4,  della  legge 15 marzo 1997, n. 59), e' rispettivamente,
          il seguente:
                 "Art.  33.  -  1.  Sono  devolute alla giurisdizione
          esclusiva  del giudice amministrativo tutte le controversie
          in   materia  di  pubblici  servizi,  ivi  compresi  quelli
          afferenti alla vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e
          sul   mercato   mobiliare,  al  servizio  farmaceutico,  ai
          trasporti,  alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
          legge 14 novembre 1995, n. 481.
                 Art.  45. - 18. Le controversie di cui agli articoli
          33  e  34  del  presente  decreto  sono devolute al giudice
          amministrativo a partire dal 1o luglio 1998. Resta ferma la
          giurisdizione  prevista  dalle  norme attualmente in vigore
          per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998".