Art. 2.
                         Prelievo in aferesi
  1.  Per  aferesi  si  intende la raccolta di emocomponenti mediante
separatori  cellulari dal donatore riconosciuto idoneo ai sensi della
normativa  vigente.  Detta  procedura viene eseguita in una struttura
trasfusionale  da  personale  all'uopo  specificatamente  formato, in
ambienti  idonei,  situati  in luoghi che consentono di garantire gli
eventuali  interventi  di urgenza; deve, inoltre, essere garantita la
costante manutenzione delle apparecchiature utilizzate.
  2.  La  struttura trasfusionale predispone protocolli di attuazione
per  le  singole procedure di aferesi e per gli interventi in caso di
reazioni  avverse.  Per  ogni  singola  seduta di aferesi deve essere
compilata  una  scheda  contenente  i  dati  del donatore, il tipo di
procedura  adottata,  l'anticoagulante e/o il sedimentante impiegato,
il  volume  ed  il  contenuto  dell'emocomponente raccolto, la durata
della  seduta,  le  eventuali  reazioni,  l'eventuale  premedicazione
farmacologica.
  3.  Durante l'intera procedura il donatore deve essere attentamente
osservato  e  deve  essere  assicurata la disponibilita' di un medico
esperto   in   tutte   le  problematiche  dell'aferesi  onde  fornire
assistenza adeguata e interventi d'urgenza in caso di complicazioni o
di reazioni indesiderate.
  4. La eventuale premedicazione del donatore, eseguita allo scopo di
aumentare  la raccolta di alcuni emocomponenti, e' consentita solo in
casi  adeguatamente  motivati  e  previa  acquisizione  del  consenso
informato  del  donatore  reso  consapevole  dello  svolgimento della
procedura in ogni suo dettaglio.