Art. 4.
                       Ristoro post donazione
  Il  donatore,  dopo  la  donazione,  deve avere adeguato riposo sul
lettino   da   prelievo   e   quindi  ricevere  un  congruo  ristoro,
comprendente anche l'assunzione di una adeguata quantita' di liquidi;
al   predetto   debbono   inoltre  essere  fornite  informazioni  sul
comportamento da tenere nel periodo post-donazione.