L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella riunione della commissione per i servizi e i prodotti del 27 marzo 2001: e, in particolare, nella sua prosecuzione dal 28 marzo 2001; Visto l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo": Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", e successive modificazioni; Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"; Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia del consiglio comunale e del consiglio provinciale", e successive modificazioni; Rilevato che sono state fissate per il giorno 13 maggio 2001 le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di milleduecentosettantasette comuni e del presidente della provincia e del consiglio provinciale di cinque province; Effettuate le consultazioni con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei sevizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28; Udita la relazione del commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Art. 1. Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale e del presidente della provincia e del consiglio provinciale dei comuni e delle province, di cui all'elenco pubblicato sul sito del Ministero dell'interno: www.ministero.it fissate per il giorno 13 maggio 2001, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialita' e parita' di trattamento.