Art. 2.
                          Soggetti politici
  1.  Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge
22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:
    I)  nel  periodo  intercorrente  fra  la data di convocazione dei
comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:
      a)  le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei
consigli comunali o provinciali da rinnovare;
      b) le  forze  politiche,  diverse da quelle di cui alla lettera
a),  che  siano  presenti  con almeno due rappresentati al Parlamento
europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;
    II)  nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle
candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:
      a) le  coalizioni  collegate  ad  un  candidato  alla carica di
sindaco o di presidente della provincia;
      b) le  forze  politiche  che  presentano  liste  di candidati o
gruppi  di  candidati  per  l'elezione  del  consiglio comunale o del
consiglio provinciale.