Art. 2. Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici: I) nel periodo intercorrente fra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature: a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli comunali o provinciali da rinnovare; b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che siano presenti con almeno due rappresentati al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale; II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale: a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia; b) le forze politiche che presentano liste di candidati o gruppi di candidati per l'elezione del consiglio comunale o del consiglio provinciale.