IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

   Visto  il  decreto  legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852,
contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
   Visto  il  R.D.  4.5.1925,  n.  653, contenente disposizioni sugli
alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
   Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137;
   Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049;
   Visto  il R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati
gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
   Visto  il  R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli
istituti  per  la  formazione degli insegnanti per le scuole di grado
preparatorio;
   Visto  il  D.P.R.  12/2/1985,  n.  104,  con  il  quale sono stati
approvati i programmi didattici per la scuola primaria;
   Vista  la  legge  24.12.1957,  n.  1254,  con  la quale sono stati
introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
   Vista   la   legge   5   giugno   1990,   n.  148,  sulla  riforma
dell'ordinamento della scuola elementare;
   Visto  il  D.M.  14.4.1978  contenente disposizioni sugli esami di
idoneita' nella scuola media;
   Visto   il   D.M.   9.2.1979,   relativo   ai   programmi,   orari
d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
   Visto  il  D.M.  26.8.1981, concernente criteri orientativi per le
prove  di  esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza
della scuola media e modalita' dello svolgimento della medesima;
   Visto  il  decreto  legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e'
stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti
in materia di istruzione;
   Vista  la  legge  8.8.1995, n. 352, concernente l'abolizione degli
esami di riparazione e di seconda sessione;
   Vista  la  legge  10.12.1997,  n. 425, recante disposizioni per la
riforma  degli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
   Visto  il  D.P.R. 23.7.1998, n. 323, con il quale e' stato emanato
il  Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di
corsi  di  studio  di  istruzione  secondaria  superiore,  di seguito
denominato Regolamento;
   Visto  il  D.P.R. 24.6.1998, n. 249, con quale e' stato emanato il
regolamento  recante  lo  Statuto  delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria;
   Vista  la  legge  20  gennaio  1999, n. 9, contenente disposizioni
urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
   Visto il D.P.R. 9.8.1999, n. 323, con il quale e' stato emanato il
Regolamento  recante  norme  per  l'attuazione della legge 20 gennaio
1999,   n.   9,  contenente  disposizioni  urgenti  per  l'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
   Visto  il  D.M.  13  marzo  2000, n. 70, concernente il modello di
certificazione   previsto   dalla   legge   20  gennaio  1999,  n.  9
sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
   Vista  l'O.M.  2  maggio  2000,  n.  134 concernente il calendario
scolastico per l'anno 2000-2001;
   Visto  il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme
di  attuazione  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la
disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello
straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n. 286;
   Vista  l'O.M.  13  febbraio  2000,  n.  29,  recante  istruzioni e
modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di
Stato  conclusivi  dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle
scuole  statali  e non statali per l'anno scolastico 2000-2001. Vista
la lettera circolare n. 2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami
di   idoneita'  e  di  licenza  elementare  nelle  scuole  elementari
paritarie;

                               ORDINA

                               Art. 1
                          Scrutini ed esami

   1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe
alla  successiva  avviene  per  scrutinio  in  conformita'  di quanto
disposto nei commi successivi.
   2.  Gli  scrutini  per  le  classi  prima, seconda, terza e quarta
elementare  si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti
dal calendario scolastico.
   3.   Lo   scrutinio   finale  costituisce  il  momento  conclusivo
dell'attivita'  educativa  annuale e non deve essere la risultanza di
apposite   prove,   bensi'   delle  osservazioni  e  delle  verifiche
effettuate  dagli  insegnanti  di  classe  nel corso dell'intero anno
scolastico.
   4.   Gli   elementi  di  valutazione  quadrimestrale  desunti  dal
documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli
articoli  6  e  7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 e
dalla  circolare  ministeriale  n. 491 del 7 agosto 1996, la base del
giudizio  finale di idoneita' per il passaggio alla classe successiva
che  sara'  documentato  con  l'apposito attestato distribuito con il
documento di valutazione.
   5.  Nei  casi  in  cui  gli  alunni non possano essere valutati al
termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie,
da  trasferimento  della  famiglia  o  da  altri gravi impedimenti di
natura  oggettiva,  gli  insegnanti  annotano  tale  impedimento  sul
documento  di  valutazione  e  rinviano  la formulazione del giudizio
finale  al  termine  delle  prove  suppletive  di  cui al comma 1 del
successivo articolo 6.
   6.  I  docenti  di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il
docente  di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del
relativo  insegnamento,  ed il docente specialista per l'insegnamento
della  lingua  straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 -
del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 297, non ammettere l'alunno alla classe
successiva  soltanto  in  casi  eccezionali,  su  conforme parere del
consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.
   A  tal  fine  gli  insegnanti di classe, quando ritengano di dover
proporre  la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono
tenuti  a  presentare  apposita,  motivata  relazione al consiglio di
interclasse,  tempestivamente  convocato.  Del parere di detto organo
sara'  fatta  menzione  sul documento di valutazione e sull'attestato
nel  solo  caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe
successiva.
   7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare
di  cui  all'art.  121  -  comma  terzo  - del D.L.vo n. 297/1994, le
operazioni  di scrutinio previste dal commi precedenti vengono svolte
dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di
sostegno,  il  docente  di religione limitatamente agli alunni che si
avvalgono  del  relativo  insegnamento  ed il docente specialista per
l'insegnamento  della  lingua  straniera, quando gli stessi insistono
sulla stessa classe.