IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5.5.1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica; Visto il R.D. 4.5.1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione; Visto il R.D. 26.4.1928, n. 1297, ed in particolare l'art.137; Visto il R.D. 22.11.1929, n. 2049; Visto il R.D.11.12.1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali; Visto il R.D. 11.8.1933, n. 1286 concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio; Visto il D.P.R. 12/2/1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria; Vista la legge 24.12.1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare; Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma dell'ordinamento della scuola elementare; Visto il D.M. 14.4.1978 contenente disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media; Visto il D.M. 9.2.1979, relativo ai programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale; Visto il D.M. 26.8.1981, concernente criteri orientativi per le prove di esame di stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento della medesima; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni Legislative vigenti in materia di istruzione; Vista la legge 8.8.1995, n. 352, concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione; Vista la legge 10.12.1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il D.P.R. 23.7.1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito denominato Regolamento; Visto il D.P.R. 24.6.1998, n. 249, con quale e' stato emanato il regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico; Visto il D.P.R. 9.8.1999, n. 323, con il quale e' stato emanato il Regolamento recante norme per l'attuazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione; Visto il D.M. 13 marzo 2000, n. 70, concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9 sull'elevamento dell'obbligo di istruzione; Vista l'O.M. 2 maggio 2000, n. 134 concernente il calendario scolastico per l'anno 2000-2001; Visto il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lvo 25.7.1998, n. 286; Vista l'O.M. 13 febbraio 2000, n. 29, recante istruzioni e modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali per l'anno scolastico 2000-2001. Vista la lettera circolare n. 2357 del 20 aprile 2001 concernente gli esami di idoneita' e di licenza elementare nelle scuole elementari paritarie; ORDINA Art. 1 Scrutini ed esami 1. Il passaggio degli alunni della scuola elementare da una classe alla successiva avviene per scrutinio in conformita' di quanto disposto nei commi successivi. 2. Gli scrutini per le classi prima, seconda, terza e quarta elementare si effettuano e sono pubblicati entro i termini stabiliti dal calendario scolastico. 3. Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attivita' educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensi' delle osservazioni e delle verifiche effettuate dagli insegnanti di classe nel corso dell'intero anno scolastico. 4. Gli elementi di valutazione quadrimestrale desunti dal documento di valutazione costituiscono, secondo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 dell'ordinanza ministeriale 2 agosto 1993, n. 236 e dalla circolare ministeriale n. 491 del 7 agosto 1996, la base del giudizio finale di idoneita' per il passaggio alla classe successiva che sara' documentato con l'apposito attestato distribuito con il documento di valutazione. 5. Nei casi in cui gli alunni non possano essere valutati al termine delle lezioni per prolungate assenze determinate da malattie, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli insegnanti annotano tale impedimento sul documento di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive di cui al comma 1 del successivo articolo 6. 6. I docenti di classe, ivi compreso il docente di sostegno, il docente di religione, limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento, ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, possono, ai sensi dell'art. 145 - comma 2 - del D.L.vo 18 aprile 1994, n. 297, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti. A tal fine gli insegnanti di classe, quando ritengano di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, sono tenuti a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sara' fatta menzione sul documento di valutazione e sull'attestato nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva. 7. Qualora non sia stata ancora adottata l'organizzazione modulare di cui all'art. 121 - comma terzo - del D.L.vo n. 297/1994, le operazioni di scrutinio previste dal commi precedenti vengono svolte dall'insegnante di classe, che opera collegialmente con il docente di sostegno, il docente di religione limitatamente agli alunni che si avvalgono del relativo insegnamento ed il docente specialista per l'insegnamento della lingua straniera, quando gli stessi insistono sulla stessa classe.