Art. 2
                     Esami di licenza elementare

   1.  A  conclusione  del  corso  elementare  gli  alunni sostengono
l'esame  di licenza che consta di due prove scritte ed un colloquio e
si svolge in sessione unica.
   2.  Le  prove  scritte  sono  intese  ad  accertare  la  maturita'
raggiunta  dagli  alunni, in relazione all'attivita' svolta nel corso
della   frequenza   della   scuola   elementare,   sulla  base  della
programmazione  didattica  predisposta  dagli  insegnanti  di classe,
secondo  quanto  previsto  dall'art.  128  del  D.L.vo  n. 297/1994 e
dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 settembre 1991.
   Le     due     prove     riguardano,    rispettivamente,    l'area
linguistico-espressiva  e  quella logicomatematica. Il colloquio, che
esclude  qualsiasi  separata valutazione di singole discipline, verte
sull'intera  attivita'  svolta  nel  corso dell'anno scolastico ed e'
inteso ad accertare il livello di maturita' raggiunto.
   3. L'esame deve tenere conto anche delle osservazioni sistematiche
sull'alunno  operate  dagli  insegnanti  di  classe  e  contenute nel
documento  di  valutazione  di cui alla circolare ministeriale n. 491
del 7 agosto 1996.