Art. 5
        Commissioni di esame nelle scuole private autorizzate

   1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli
esami di idoneita' e/o licenza non meno di 50 alunni complessivi puo'
chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano
presso la sede della scuola privata.
   In  tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami
di  idoneita'  e/o  licenza,  che  si tengono davanti alle rispettive
commissioni  istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria,
partecipa   anche  l'insegnante  della  classe  di  appartenenza  dei
candidati,  la  cui  presenza  si  deve intendere motivata da ragioni
psico-pedagogiche,   per   assicurare   la  continuita'  del  momento
dell'esame  con il processo' educativo sviluppato nel corso dell'anno
scolastico.
   2.  Ai  membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti,
da  parte  delle scuole private, unicamente le indennita' di missione
ed  il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti
disposizioni.