Art. 5 Commissioni di esame nelle scuole private autorizzate 1. La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami di idoneita' e/o licenza non meno di 50 alunni complessivi puo' chiedere al dirigente scolastico competente che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata. In tali casi, allo svolgimento di tutte le operazioni degli esami di idoneita' e/o licenza, che si tengono davanti alle rispettive commissioni istituite nella scuola statale o nella scuola paritaria, partecipa anche l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuita' del momento dell'esame con il processo' educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico. 2. Ai membri delle commissioni esaminatrici vengono corrisposti, da parte delle scuole private, unicamente le indennita' di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, quando previsti dalle vigenti disposizioni.