Art. 6
                          Prove suppletive

   1.  Agli  alunni,  che,  per comprovati motivi, non abbiano potuto
partecipare  alla  ordinaria  sessione  degli  esami  di licenza o di
idoneita'  ovvero  non  abbiano  potuto  completare le relative prove
secondo  il  calendario  stabilito,  e' consentito di sostenere prove
suppletive,  che  devono  comunque essere espletate prima dell'inizio
del nuovo anno scolastico.
   2.  I  commissari  d'esame  per  le prove suppletive di licenza ed
idoneita' sono quelli inizialmente nominati.
   3.  Entro  la  data  del  30  giugno  si  svolgono invece le prove
suppletive  per  gli  alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ per i quali
non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio
finale.
   Tali  prove  sono  sostenute sulla base del programma della classe
frequentata,  tenendo  conto  delle  situazioni particolari che hanno
determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati.
   E'  da  tenere  presente,  anche  in questa sede, l'eccezionalita'
della non ammissione alla classe successiva.