Art. 6 Prove suppletive 1. Agli alunni, che, per comprovati motivi, non abbiano potuto partecipare alla ordinaria sessione degli esami di licenza o di idoneita' ovvero non abbiano potuto completare le relative prove secondo il calendario stabilito, e' consentito di sostenere prove suppletive, che devono comunque essere espletate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. 2. I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza ed idoneita' sono quelli inizialmente nominati. 3. Entro la data del 30 giugno si svolgono invece le prove suppletive per gli alunni delle classi 1^, 2^, 3^ e 4^ per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione in sede di scrutinio finale. Tali prove sono sostenute sulla base del programma della classe frequentata, tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale degli alunni interessati. E' da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalita' della non ammissione alla classe successiva.