Art. 7 Valutazione 1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in ogni caso la valutazione per discipline, esso non va motivato e consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe successiva" o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria". 2. Il giudizio degli esami di idoneita' e di licenza e quello degli scrutini vengono espressi collegialmente.