Art. 7
                             Valutazione

   1. Il giudizio finale riportato sull'apposito attestato esclude in
ogni  caso  la  valutazione  per  discipline,  esso non va motivato e
consiste nella indicazione "ammesso" o "non ammesso": a) "alla classe
successiva"  o b) "al successivo grado dell'istruzione obbligatoria".
2.  Il  giudizio degli esami di idoneita' e di licenza e quello degli
scrutini vengono espressi collegialmente.