IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato
dall'articolo  1,  comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000,
n. 340;
 Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
  Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica recante il testo
unico  delle  disposizioni regolamentari in materia di documentazione
amministrativa;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;
  Visto   il   parere   della   Conferenza   Stato-citta',  ai  sensi
dell'articolo  8  del  decreto  legislativo  28  agosto 1997, n. 281,
espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva  per  gli  alti  normativi  nell'adunanza del 18 settembre
2000;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 dicembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri
dell'interno e della giustizia;
                                EMANA
                        il seguente decreto:

         DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
     TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
             IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

                             Art. 1 (R)
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
    a)   DOCUMENTO  AMMINISTRATIVO  ogni  rappresentazione,  comunque
formata,  del  contenuto  di  atti,  anche  interni,  delle pubbliche
amministrazioni   o,  comunque,  utilizzati  ai  fini  dell'attivita'
amministrativa.  Le  relative  modalita'  di trasmissione sono quelle
indicate al capo II, sezione III del presente testo unico;
    b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti,
fatti o dati giuridicamente rilevanti;
    c)   DOCUMENTO   DI   RICONOSCIMENTO  ogni  documento  munito  di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico
o  informatico,  da  una pubblica amministrazione italiana o di altri
Stati, che consente l'identificazione personale del titolare;
    d)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  la  carta  di identita' ed ogni altro
documento  munito  di  fotografia  rilasciato,  su supporto cartaceo,
magnetico  o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato
italiano  o di altri Stati, con la finalita' prevalente di dimostrare
l'identita' personale del suo titolare;
    e)  DOCUMENTO  D'IDENTITA'  ELETTRONICO il documento analogo alla
carta   d'identita'   elettronica   rilasciato  dal  comune  fino  al
compimento del quindicesimo anno di eta';
    f)  CERTIFICATO  il  documento  rilasciato da una amministrazione
pubblica    avente   funzione   di   ricognizione,   riproduzione   e
partecipazione a terzi di stati, qualita' personali e fatti contenuti
in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti
titolari di funzioni pubbliche;
    g)  DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  DI  CERTIFICAZIONE  il documento,
sottoscritto   dall'interessato,   prodotto   in   sostituzione   dei
certificati di cui alla lettera f);
    h)  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il documento,
sottoscritto  dall'interessato, concernente stati, qualita' personali
e  fatti,  che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme
previste dal presente testo unico;
    i)  AUTENTICAZIONE  DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da parte di
un  pubblico ufficiale, che la sottoscrizione e' stata apposta in sua
presenza,   previo  accertamento  dell'identita'  della  persona  che
sottoscrive;
    l)  LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della legale
qualita'  di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati,
copie ed estratti, nonche' dell'autenticita' della firma stessa;
    m)  LEGALIZZAZIONE  DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte di una
pubblica  amministrazione  competente,  che  un'immagine  fotografica
corrisponde alla persona dell'interessato;
    n)  FIRMA  DIGITALE  il  risultato  della  procedura  informatica
(validazione)  basata  su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia,
una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la
chiave   privata  e  al  destinatario  tramite  la  chiave  pubblica,
rispettivamente,  di rendere manifesta e di verificare la provenienza
e  l'integrita'  di  un  documento  informatico  o  di  un insieme di
documenti informatici;
    o)  AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti
con   l'utenza,  i  gestori  di  pubblici  servizi  che  ricevono  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui alle lettere g) e h) o provvedono
agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43;
    p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i
dati   contenuti   nelle   dichiarazioni   sostitutive,  o  richiesti
direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43 e 71;
    q)  GESTIONE  DEI DOCUMENTI l'insieme delle attivita' finalizzate
alla    registrazione   di   protocollo   e   alla   classificazione,
organizzazione,    assegnazione    e    reperimento   dei   documenti
amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito
del   sistema   di   classificazione  d'archivio  adottato;  essa  e'
effettuata mediante sistemi informativi automatizzati;
    r)  SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle
risorse  di  calcolo,  degli  apparati, delle reti di comunicazione e
delle  procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la
gestione dei documenti;
    s)   SEGNATURA  DI  PROTOCOLLO  l'apposizione  o  l'associazione,
all'originale  del  documento, in forma permanente e non modificabile
delle informazioni riguardanti il documento stesso.
 
                                     NOTE

          AVVERTENZA:

             Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

             Note alle premesse:
             - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce
          al  Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.

             -  Si  trascrive  il testo vigente dell'art. 7, comma 2,
          della  legge  8  marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi
          unici  di  norme  concernenti procedimenti amministrativi -
          Legge  di  semplificazione 1998), come modificato dall'art.
          1,  comma  6,  lettera e), della legge 24 novembre 2000, n.
          340  (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
          semplificazione di procedimenti amministrativi):
             "2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede
          entro  il  31  dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi
          unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti,
          in  un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le
          disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di
          entrata  in  vigore  di  una  legge generale sull'attivita'
          normativa,  nella  redazione  dei  testi  unici, emanati ai
          sensi  del  comma  4,  il  Governo  si  attiene ai seguenti
          criteri e principi direttivi:
          a) delegificazione  delle  norme  di  legge concernenti gli
             aspetti   organizzativi   e  procedimentali,  secondo  i
             criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997,
             n. 59, e successive modificazioni;
          b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
          c) esplicita   indicazione   delle  norme  abrogate,  anche
             implicitamente, da successive disposizioni;
          d) coordinamento   formale  del  testo  delle  disposizioni
             vigenti,  apportando, nei limiti di detto coordinamento,
             le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica
             e  sistematica della normativa anche al fine di adeguare
             e semplificare il linguaggio normativo;
          e) esplicita  indicazione  delle disposizioni, non inserite
             nel testo unico, che restano comunque in vigore;
          f) esplicita    abrogazione    di    tutte   le   rimanenti
             disposizioni,  non  richiamate,  che regolano la materia
             oggetto  di  delegificazione  con  espressa  indicazione
             delle stesse in apposito allegato al testo unico;
          g) aggiornamento  periodico,  almeno  ogni sette anni dalla
             data di entrata in vigore di ciascun testo unico;
          h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina
             della  materia universitaria, delle norme applicabili da
             parte di ciascuna universita' salvo diversa disposizione
             statutaria o regolamentare".

             - Si trascrive il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8
          marzo  1999,  n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme
          concernenti   procedimenti   amministrativi   -   Legge  di
          semplificazione 1998):
             "Materie oggetto di riordino:
             4) Documentazione amministrativa e anagrafica".