Art. 3 (R) 
                              Soggetti 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  si  applicano  ai
cittadini italiani e dell'Unione europea,  alle  persone  giuridiche,
alle societa' di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti,
alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno
dei Paesi dell'Unione europea. (R) 
  2. I cittadini di Stati non  appartenenti  all'Unione  regolarmente
soggiornanti  in  Italia,   possono   utilizzare   le   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47  limitatamente  agli  stati,
alle qualita' personali e ai fatti  certificabili  o  attestabili  da
parte  di  soggetti  pubblici  italiani,  fatte  salve  le   speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti  concernenti  la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R) 
  3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini  di  Stati
non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel  territorio
dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni  sostitutive  di  cui
agli articoli 46 e 47 nei casi in  cui  la  produzione  delle  stesse
avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R) 
  4. Al di fuori dei casi di cui  ai  commi  2  e  3  gli  stati,  le
qualita' personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua  italiana  autenticata
dall'autorita' consolare  italiana  che  ne  attesta  la  conformita'
all'originale, dopo aver  ammonito  l'interessato  sulle  conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.