Art. 3.
Procedura ordinaria per la costituzione   e  il  funzionamento  delle
                             Commissioni

  1. Il dirigente competente, entro i sessanta giorni precedenti alla
data  di  scadenza  della  Commissione,  richiede  al sovraintendente
dell'archivio  centrale  dello  Stato o al direttore dell'archivio di
Stato  competente  per  territorio  e  al  Ministero  dell'interno la
designazione dei membri di propria competenza.
  2.  Delle  designazioni  e'  data comunicazione entro trenta giorni
dalla data della richiesta.
  3.  Ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma 2, il dirigente
competente  provvede  alla  nomina della Commissione di sorveglianza,
individuando,   altresi',  un  impiegato  per  lo  svolgimento  delle
funzioni  di  segretario  e,  ove  lo  ritenga  opportuno, un proprio
delegato per l'espletamento delle funzioni di presidenza.
  4. Dell'atto di nomina della Commissione e' data comunicazione, nei
tre  giorni  successivi,  alle  amministrazioni  di  cui  al comma 1,
nonche' all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso.
  5.  Il  Presidente  ha l'obbligo di convocare la Commissione almeno
ogni  centoventi  giorni. La Commissione e' convocata, altresi', ogni
qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai
rappresentanti  dell'amministrazione  degli  archivi  di  Stato e del
Ministero dell'interno. Il Presidente cura, attraverso il segretario,
la stesura di una relazione annuale sull'attivita' della Commissione,
indicando   sinteticamente   i   risultati   ottenuti   in  relazione
all'attuazione dei criteri e degli obiettivi stabiliti ai sensi degli
articoli 6 e 7.