Art. 2 
               (Anno finanziario e programma annuale) 
 
   1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il  31
dicembre;  dopo  tale   termine   non   possono   essere   effettuati
accertamenti di entrate ed impegni di spesa in  conto  dell'esercizio
scaduto. 
   2.  La  gestione  finanziaria  delle  istituzioni  scolastiche  si
esprime in termini di  competenza  ed  e'  improntata  a  criteri  di
efficacia, efficienza ed economicita' e si conforma ai principi della
trasparenza,   annualita',   universalita',    integrita',    unita',
veridicita'. E'  vietata  la  gestione  di  fondi  al  di  fuori  del
programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20  e
all'articolo 21. 
   3. L'attivita' finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla base di un unico  documento  contabile  annuale  -  di  seguito
denominato "programma" - predisposto dal dirigente  scolastico  -  di
seguito denominato "dirigente" - e proposto  dalla  Giunta  esecutiva
con apposita relazione e con il parere di regolarita'  contabile  del
Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o
di  circolo,  di  seguito  denominati  "Consiglio  di  istituto".  La
relativa delibera e' adottata dal Consiglio d'istituto  entro  il  15
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche  nel  caso
di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori
dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data  fissata  per  la
deliberazione stessa. 
   4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da  realizzare  e
la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano
dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono  sinteticamente  illustrati  i
risultati della gestione in corso  alla  data  di  presentazione  del
programma, rilevati dalle schede di cui al  comma  6,  e  quelli  del
precedente esercizio finanziario. 
   5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo
la loro provenienza nonche' gli stanziamenti di spesa  aggregati  per
le esigenze del funzionamento amministrativo  e  didattico  generale,
per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali  e/o  di  disposizioni  di  legge,  per  le   spese   di
investimento e per i singoli progetti  da  realizzare  Le  spese  non
possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel  caso
in cui in istituti di  istruzioni  secondaria  superiore  funzionino,
unitamente  ad  altri  corsi  di  studio  di  istruzione   secondaria
superiore,  corsi  di  studio  che   richiedano   beni   strumentali,
laboratori ed officine d'alto  valore  artistico  o  tecnologico,  le
maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purche'  coerenti  con  il  piano  dell'offerta  formativa  (P.O.F.),
confluiscono in uno specifico progetto. 
   6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma  e  predisposto
dal dirigente  per  l'attuazione  del  piano  dell'offerta  formativa
(P.O.F.), e' allegata una scheda  illustrativa  finanziaria,  redatta
dal direttore dei  servizi  generali  e  amministrativi,  di  seguito
denominato "direttore", nelle quale sono riportati  l'arco  temporale
in cui l'iniziativa deve  essere  realizzata,  nonche'  i  beni  e  i
servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve
essere indicata la  fonte  di  finanziamento,  la  spesa  complessiva
prevista per la sua realizzazione e le quote di  spesa  attribuite  a
ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita'  di  rimodulare
queste ultime in  relazione  all'andamento  attuativo  del  progetto,
mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo  delle
somme non impegnate al 31  dicembre  dell'esercizio  di  riferimento,
anche prima dell'approvazione del conto consuntivo. 
   7. Ai fini della tempestiva elaborazione del  programma  l'ufficio
scolastico  regionale  provvede   a   comunicare   alle   istituzioni
scolastiche, anche sulla  base  dei  finanziamenti  assegnati  per  i
precedenti esercizi, una  dotazione  certa  di  risorse  finanziarie,
fatte salve le eventuali  integrazioni  conseguenti  all'approvazione
della legge di bilancio dello Stato. 
   8.   L'approvazione   del   programma   comporta    autorizzazione
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni  delle
spese ivi previste. Le entrate  accertate  ma  non  riscosse  durante
l'esercizio  e  le  spese  impegnate  e  non  pagate  entro  la  fine
dell'esercizio  costituiscono,  rispettivamente,  residui  attivi   e
passivi. 
   9. Il programma e' affisso  all'albo  dell'istituzione  scolastica
entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito,  ove  possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.