Art. 2
(Anno finanziario e programma annuale)
1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31
dicembre; dopo tale termine non possono essere effettuati
accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell'esercizio
scaduto.
2. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si
esprime in termini di competenza ed e' improntata a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' e si conforma ai principi della
trasparenza, annualita', universalita', integrita', unita',
veridicita'. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del
programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e
all'articolo 21.
3. L'attivita' finanziaria delle istituzioni scolastiche si svolge
sulla base di un unico documento contabile annuale - di seguito
denominato "programma" - predisposto dal dirigente scolastico - di
seguito denominato "dirigente" - e proposto dalla Giunta esecutiva
con apposita relazione e con il parere di regolarita' contabile del
Collegio dei revisori, entro il 31 ottobre, al Consiglio d'istituto o
di circolo, di seguito denominati "Consiglio di istituto". La
relativa delibera e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 15
dicembre dell'anno precedente quello di riferimento, anche nel caso
di mancata acquisizione del predetto parere del collegio dei revisori
dei conti entro i cinque giorni antecedenti la data fissata per la
deliberazione stessa.
4. Nella relazione sono illustrati gli obiettivi da realizzare e
la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del piano
dell'offerta formativa (P.O.F.) e sono sinteticamente illustrati i
risultati della gestione in corso alla data di presentazione del
programma, rilevati dalle schede di cui al comma 6, e quelli del
precedente esercizio finanziario.
5. Nel programma sono indicate tutte le entrate, aggregate secondo
la loro provenienza nonche' gli stanziamenti di spesa aggregati per
le esigenze del funzionamento amministrativo e didattico generale,
per i compensi spettanti al personale dipendente per effetto di norme
contrattuali e/o di disposizioni di legge, per le spese di
investimento e per i singoli progetti da realizzare Le spese non
possono superare, nel loro complessivo importo, le entrate. Nel caso
in cui in istituti di istruzioni secondaria superiore funzionino,
unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, corsi di studio che richiedano beni strumentali,
laboratori ed officine d'alto valore artistico o tecnologico, le
maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi,
purche' coerenti con il piano dell'offerta formativa (P.O.F.),
confluiscono in uno specifico progetto.
6. Ad ogni singolo progetto compreso nel programma e predisposto
dal dirigente per l'attuazione del piano dell'offerta formativa
(P.O.F.), e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, redatta
dal direttore dei servizi generali e amministrativi, di seguito
denominato "direttore", nelle quale sono riportati l'arco temporale
in cui l'iniziativa deve essere realizzata, nonche' i beni e i
servizi da acquistare. Per ogni progetto, annuale o pluriennale, deve
essere indicata la fonte di finanziamento, la spesa complessiva
prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a
ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare
queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto,
mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle
somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento,
anche prima dell'approvazione del conto consuntivo.
7. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma l'ufficio
scolastico regionale provvede a comunicare alle istituzioni
scolastiche, anche sulla base dei finanziamenti assegnati per i
precedenti esercizi, una dotazione certa di risorse finanziarie,
fatte salve le eventuali integrazioni conseguenti all'approvazione
della legge di bilancio dello Stato.
8. L'approvazione del programma comporta autorizzazione
all'accertamento delle entrate ed all'assunzione degli impegni delle
spese ivi previste. Le entrate accertate ma non riscosse durante
l'esercizio e le spese impegnate e non pagate entro la fine
dell'esercizio costituiscono, rispettivamente, residui attivi e
passivi.
9. Il programma e' affisso all'albo dell'istituzione scolastica
entro quindici giorni dall'approvazione ed inserito, ove possibile,
nell'apposito sito WEB dell'istituzione medesima.