Art. 4
(Fondo di riserva)
1. Nel programma deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di
riserva, da determinarsi in misura non superiore al 5 per cento della
dotazione finanziaria ordinaria.
2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per
aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente,
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a
quanto previsto dall'articolo 7, comma 3.
3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere
sul fondo di riserva.
4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento
del dirigente, salva ratifica del Consiglio d'istituto per la
conseguente modifica del programma, da adottare entro i successivi 30
giorni.