Art. 5
(Partite di giro)
1. Le partite di giro comprendono sia le entrate che le spese che
si effettuano per conto di terzi le quali, costituendo al tempo
stesso un debito ed un credito per l'istituzione scolastica, non
incidono sulle risultanze economiche del bilancio, sia la dotazione
del fondo di cui all'articolo 17.