Art. 6
(Verifiche e modifiche al programma)
1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le
disponibilita' finanziarie dell'istituto nonche' lo stato di
attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano
necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal
dirigente.
2. Il Consiglio, altresi', con deliberazione motivata, su proposta
della giunta esecutiva o del dirigente, puo' apportare modifiche
parziali al programma in relazione anche all'andamento del
funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello
attuativo dei singoli progetti.
3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche' tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.
4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti
ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del
Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto.
5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da
motivare. 6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche
di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate
accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonche' dei
pagamenti eseguiti.