Art. 6 
                (Verifiche e modifiche al programma) 
 
   1. Il consiglio  d'istituto  verifica,  entro  il  30  giugno,  le
disponibilita'  finanziarie  dell'istituto  nonche'   lo   stato   di
attuazione del programma, al fine  delle  modifiche  che  si  rendano
necessarie,  sulla  base  di  apposito  documento   predisposto   dal
dirigente. 
   2. Il Consiglio, altresi', con deliberazione motivata, su proposta
della giunta esecutiva o  del  dirigente,  puo'  apportare  modifiche
parziali  al  programma  in   relazione   anche   all'andamento   del
funzionamento  amministrativo  e  didattico  generale  ed  a   quello
attuativo dei singoli progetti. 
   3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche'  tra
gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. 
   4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti
ad entrate finalizzate, e gli  storni,  conseguenti  a  delibere  del
Consiglio di  istituto,  possono  essere  disposte  con  decreto  del
dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto. 
   5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio  finanziario  non  possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi  eccezionali  da
motivare. 6. Il direttore, al fine di rendere possibili le  verifiche
di cui al  comma  1,  predispone  apposita  relazione  sulle  entrate
accertate e sulla consistenza  degli  impegni  assunti,  nonche'  dei
pagamenti eseguiti.