Art. 6 (Verifiche e modifiche al programma) 1. Il consiglio d'istituto verifica, entro il 30 giugno, le disponibilita' finanziarie dell'istituto nonche' lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie, sulla base di apposito documento predisposto dal dirigente. 2. Il Consiglio, altresi', con deliberazione motivata, su proposta della giunta esecutiva o del dirigente, puo' apportare modifiche parziali al programma in relazione anche all'andamento del funzionamento amministrativo e didattico generale ed a quello attuativo dei singoli progetti. 3. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonche' tra gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. 4. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa, conseguenti ad entrate finalizzate, e gli storni, conseguenti a delibere del Consiglio di istituto, possono essere disposte con decreto del dirigente, da trasmettere per conoscenza al Consiglio di istituto. 5. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere apportate variazioni al programma, salvo casi eccezionali da motivare. 6. Il direttore, al fine di rendere possibili le verifiche di cui al comma 1, predispone apposita relazione sulle entrate accertate e sulla consistenza degli impegni assunti, nonche' dei pagamenti eseguiti.