Art. 2.
     (Disposizioni sulla proprieta' delle imprese editrici ed in
                       materia di trasparenza)
   1.  All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
   "L'esercizio  dell'impresa  editrice  di  giornali  quotidiani  e'
riservato  alle  persone  fisiche,  nonche'  alle societa' costituite
nella  forma  della  societa'  in  nome  collettivo,  in  accomandita
semplice,  a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per
azioni   o   cooperativa,   il   cui  oggetto  comprenda  l'attivita'
editoriale,  esercitata  attraverso  qualunque  mezzo e con qualunque
supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva
o  comunque  attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche'
le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";
   b) il quarto comma e' sostituito dal seguente:
   "Le  azioni  aventi  diritto  di  voto  o le quote sociali possono
essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a
responsabilita'  limitata,  purche' la partecipazione di controllo di
dette   societa'  sia  intestata  a  persone  fisiche  o  a  societa'
direttamente  controllate  da persone fisiche. Ai fini della presente
disposizione,  il  controllo  e' definito ai sensi dell'articolo 2359
del  codice  civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo.
Il   venire  meno  di  dette  condizioni  comporta  la  cancellazione
d'ufficio  dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione
di  cui  all'articolo  1,  comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31
luglio 1997, n. 249";
   c)  al  sesto  comma,  primo  periodo, le parole: "o estere " sono
soppresse;
   d) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "I  soggetti  di  cui  al  primo  comma sono ammessi ad esercitare
l'attivita'  d'impresa  ivi  descritta  solo  se  in  possesso  della
cittadinanza  di  uno  Stato membro dell'Unione europea o, in caso di
societa',  se  aventi  sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non
aventi  il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa
medesima  solo  a  condizione  che  lo  Stato  di  cui sono cittadini
applichi  un  trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve
le disposizioni derivanti da accordi internazionali".
 
          Note all'art. 2:
              -   Il  testo  dell'art.  1  della  legge  n.  416/1981
          (Disciplina   delle  imprese  editrici  e  provvidenze  per
          l'editoria),  come  modificato  dall'art.  1 della legge n.
          67/1987 e dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
              "Art.   1  (Titolarita'  delle  imprese). - L'esercizio
          dell'impresa  editrice  di giornali quotidiani e' riservato
          alle  persone  fisiche,  nonche'  alle  societa' costituite
          nella   forma   della   societa'  in  nome  collettivo,  in
          accomandita   semplice,  a  responsabilita'  limitata,  per
          azioni  in  accomandita  per  azioni  o cooperativa, il cui
          oggetto   comprenda   l'attivita'   editoriale,  esercitata
          attraverso  qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
          elettronico,  l'attivita'  tipografica,  radiotelevisiva  o
          comunque  attinente  all'informazione e alla comunicazione,
          nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente
          a queste ultime;
              Quando l'impresa e' costituita in forma di societa' per
          azioni,  in  accomandita  per  azioni  o  a responsabilita'
          limitata,  le  azioni  aventi  diritto  di  voto o le quote
          devono essere intestate a persone fisiche, societa' in nome
          collettivo,   in   accomandita  semplice  o  a  societa'  a
          prevalente   partecipazione   pubblica.   E'   escluso   il
          trasferimento per semplice girata di dette azioni.
              Le  azioni  aventi  diritto  di voto o le quote possono
          essere  intestate a societa' per azioni, in accomandita per
          azioni  o a responsabilita' limitata solo se la maggioranza
          delle  azioni  aventi diritto di voto o delle quote di tali
          societa' sono intestate a persone fisiche. Il venir meno di
          dette   condizioni   comporta  la  cancellazione  d'ufficio
          dell'impresa dal registro nazionale della stampa.
              Le  azioni  aventi  diritto  di voto o le quote sociali
          possono   essere   intestate  a  societa'  per  azioni,  in
          accomandita   per  azioni  o  a  responsabilita'  limitata,
          purche'  la  partecipazione  di controllo di dette societa'
          sia  intestata  a persone fisiche o a societa' direttamente
          controllate  da  persone  fisiche.  Ai  fini della presente
          disposizione,  il  controllo e' definito ai sensi dell'art.
          2359  del  codice  civile,  nonche'  dell'ottavo  comma del
          presente  articolo.  Il  venire  meno  di  dette condizioni
          comporta   la   cancellazione  d'ufficio  dell'impresa  dal
          registro  degli  operatori di comunicazione di cui all'art.
          1,  comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997,
          n. 249.
              Le  imprese  di  cui  ai commi precedenti sono tenute a
          comunicare,  al  servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
          per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
                a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
          nonche'  i  trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
          ore successive;
                b) i controlli di affitto o di gestione della azienda
          o  di  cessione  in  uso della testata, entro trenta giorni
          dalla stipula;
                c) qualora   l'impresa   sia   costituita   in  forma
          societaria,  l'elenco dei soci titolari con il numero delle
          azioni  o  l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
          degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
          che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
          dalla data dell'assemblea stessa;
                d) nei  casi  in cui l'impresa e' costituita in forma
          di  societa'  per  azioni  o  in accomandita per azioni o a
          responsabilita'  limitata, l'elenco dei soci delle societa'
          alle  quali  sono  intestate  le  azioni  o  le quote della
          societa'  che  esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle
          societa'   che   comunque  la  controllano  direttamente  o
          indirettamente,  nonche' il numero delle azioni o l'entita'
          delle quote da essi possedute.
              E'  vietata  l'intestazione  a  societa'  fiduciarie [o
          estere]  della maggioranza delle azioni o delle quote delle
          societa'  editrici  di  giornali  quotidiani  costituite in
          forma  di societa' per azioni o in accomandita per azioni o
          a  responsabilita'  limitata  o di un numero di azioni o di
          quote  che,  comunque, consenta il controllo delle societa'
          editrici  stesseai  sensi dell'art. 2359 del codice civile.
          Analogo  divieto  vale  per  le  azioni  o  le  quote delle
          societa'  che  direttamente o indirettamente controllino le
          societa' editrici di giornali quotidiani.
              Le  imprese  di  cui  ai commi precedenti sono tenute a
          comunicare,  al  servizio dell'editoria di cui all'art. 10,
          per la iscrizione sul registro di cui all'art. 11:
                a) le dichiarazioni di cessazione delle pubblicazioni
          nonche'  i  trasferimenti di testata, entro le ventiquattro
          ore successive;
                b) i controlli di affitto o di gestione della azienda
          o  di  cessione  in  uso della testata, entro trenta giorni
          dalla stipula;
                c) qualora   l'impresa   sia   costituita   in  forma
          societaria,  l'elenco dei soci titolari con il numero delle
          azioni  o  l'entita' delle quote da essi possedute, nonche'
          degli eventuali aventi diritto di intervenire all'assemblea
          che approva il bilancio della societa', entro trenta giorni
          dalla data dell'assemblea stessa;
                d) nei  casi  in cui l'impresa e' costituita in forma
          di  societa'  per  azioni  o  in accomandita per azioni o a
          responsabilita'  limitata, l'elenco dei soci delle societa'
          alle  quali  sono  intestate  le  azioni  o  le quote della
          societa'  che  esercita  l'impresa  giornalistica  o  delle
          societa'   che   comunque  la  controllano  direttamente  o
          indirettamente,  nonche' il numero delle azioni o l'entita'
          delle quote da essi possedute.
              Le  persone  fisiche  e le societa' che controllano una
          societa'  editrice di giornali quotidiani, anche attraverso
          intestazione  fiduciaria  delle  azioni o delle quote o per
          interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla
          societa'  controllata  ed  al  servizio dell'editoria entro
          trenta  giorni  dal  fatto  o  dal  negozio  che  determina
          l'acquisizione  del  controllo.  Costituisce  controllo  la
          sussistenza  dei  rapporti  configurati come tali nell'art.
          2359  del  codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova
          contraria,  l'influenza  dominante prevista dal primo comma
          dell'art.  2359 del codice civile quando ricorrano rapporti
          di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
                a) la  comunicazione  degli  utili  o  delle perdite;
          ovvero
                b) il   coordinamento   della  gestione  dell'impresa
          editrice   con   quella   di  altre  imprese  ai  fini  del
          perseguimento  di uno scopo comune o ai fini di limitare la
          concorrenza tra le imprese stesse; ovvero
                c) una  distribuzione  degli  utili  o  delle perdite
          diversa,  quanto  ai  soggetti o alla misura, da quella che
          sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi; ovvero
                d) l'attribuzione   di   poteri maggiori  rispetto  a
          quelli  derivanti  dal  numero  delle  azioni o delle quote
          possedute; ovvero
                e) l'attribuzione   a   soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati  in  base  all'assetto  proprietario  di poteri
          nella  scelta  degli  amministratori  e dei dirigenti delle
          imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite.
              I  partiti politici rappresentati in almeno un ramo del
          Parlamento  o  in  un consiglio regionale o le associazioni
          sindacali    rappresentate    nel    Consiglio    nazionale
          dell'economia    e    del    lavoro    possono    intestare
          fiduciariamente   con   deliberazione   assunta  secondo  i
          rispettivi  statuti  le  azioni  o  le  quote  di  societa'
          editrici di giornali quotidiani o periodici.
              In  tal  caso,  i  partiti  politici  o le associazioni
          sindacali  indicati  nel comma precedente devono depositare
          al  registro  nazionale  della  stampa  di  cui all'art. 11
          documentazione   autenticata   delle  delibere  concernenti
          l'intestazione fiduciaria, accompagnata dalla dichiarazione
          di  accettazione  rilasciata dai soggetti nei cui confronti
          l'intestazione stessa viene effettuata.
              Quando una societa' a prevalente partecipazione statale
          o un ente pubblico vengono, a qualsiasi titolo, in possesso
          di   azioni  o  quote  di  societa'  editrici  di  giornali
          quotidiani,  ne  devono  dare  immediata  comunicazione  al
          servizio dell'editoria.
              Sono  puniti  con  le  pene  stabilite  nel sesto comma
          dell'art.   5  del  decreto-legge  8 aprile  1974,  n.  95,
          convertito   in   legge,  con  modificazioni,  dalla  legge
          7 giugno  1974,  n.  216, gli amministratori che violano le
          disposizioni  dei  commi  precedenti.  Le  stesse  pene  si
          applicano  agli  amministratori  delle  societa' alle quali
          sono  intestate  le  azioni  o le quote della societa' alle
          quali  sono  intestate  le azioni o le quote della societa'
          che  esercita  l'impresa giornalistica o delle societa' che
          comunque  la controllano direttamente o indirettamente, che
          non   trasmettano   alle   imprese   editrici  di  giornali
          quotidiani l'elenco dei propri soci.
              Dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,
          gli enti pubblici e le societa' a prevalente partecipazione
          statale,  nonche'  quelle  da esse controllate, non possono
          costituire,  acquisire  o acquisire nuove partecipazioni in
          aziende  editoriali  di  giornali  o  di  periodici che non
          abbiano  esclusivo carattere tecnico inerente all'attivita'
          dell'ente o della societa'.
              A tutti gli effetti della presente legge e' considerata
          impresa  editoriale  anche  l'impresa  che gestisce testate
          giornalistiche  in  forza  di  contratti  di  affitto  o di
          affidamento in gestione.
              I  soggetti  di  cui  al  primo  comma  sono ammessi ad
          esercitare  l'attivita'  d'impresa ivi descritta solo se in
          possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione
          europea  o,  in caso di societa', se aventi sede in uno dei
          predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito
          sono  ammessi  all'esercizio  dell'impresa  medesima solo a
          condizione  che  lo Stato di cui sono cittadini applichi un
          trattamento  di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le
          disposizioni derivanti da accordi internazionali".
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2359 del codice
          civile:
              "Art.    2359    (Societa'   controllate   e   societa'
          collegate). - Sono considerate societa' controllate:
                1)  le  societa'  in  cui  un'altra  societa' dispone
          della maggioranza   dei  voti  esercitabili  nell'assemblea
          ordinaria;
                2)  le  societa'  in cui un'altra societa' dispone di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria;
                3)  le societa' che sono sotto influenza dominante di
          un'altra   societa'   in   virtu'  di  particolari  vincoli
          contrattuali con essa.
              Ai  fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
          comma  si  computano  anche  i  voti  spettanti  a societa'
          controllate,  a societa' fiduciarie e a persona interposta;
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
              Sono  considerate  collegate  le  societa'  nelle quali
          un'altra    societa'    esercita   un'influenza   notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere  esercitato  almeno  un  quinto  dei  voti ovvero un
          decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa.".
              -  Si  trascrive il testo dell'art. 1, comma 6, lettera
          a),   n.   5),   della   legge   n.  249/1997  (Istituzione
          dell'Autorita'  per le garanzie nelle comunicazioni e norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo):
              "6.    Le    competenze   dell'Autorita'   sono   cosi'
          individuate:
                a)  commissione  per  le  infrastrutture  e  le  reti
          esercita le seguenti funzioni:
                  1)-4) (Omissis);
                  5)  cura  la tenuta del registro degli operatori di
          comunicazione  al quale si devono iscrivere in virtu' della
          presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero
          di  autorizzazione  in base alla vigente normativa da parte
          dell'Autorita'   o  delle  amministrazioni  competenti,  le
          imprese   concessionarie   di  pubblicita'  da  trasmettere
          mediante  impianti radiofonici o televisivi o da diffondere
          su   giornali   quotidiani   o  periodici,  le  imprese  di
          produzione  e  distribuzione  dei  programmi  radiofonici e
          televisivi,   nonche'   le  imprese  editrici  di  giornali
          quotidiani,  di  periodici o riviste e le agenzie di stampa
          di  carattere  nazionale,  nonche' le imprese fornitrici di
          servizi  telematici  e  di  telecomunicazioni  ivi compresa
          l'editoria   elettronica  e  digitale;  nel  registro  sono
          altresi'  censite  le infrastrutture di diffusione operanti
          nel   territorio  nazionale.  L'Autorita'  adotta  apposito
          regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e
          per  la  definizione  dei  criteri  di  individuazione  dei
          soggetti  tenuti  all'iscrizione  diversi  da  quelli  gia'
          iscritti  al  registro alla data di entrata in vigore della
          presente legge.".