Art. 3 
                    Modalita' di erogazione delle 
                 provvidenze in favore dell'editoria 
 
  1. A decorrere dal 1 gennaio  dell'anno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge l'importo  di  2  miliardi  di
lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26,  primo  comma,
della legge 5 agosto 1981, n. 416,  e  successive  modificazioni,  e'
aumentato a 4 miliardi di lire. 
  2.  Alle  imprese  editrici  di  giornali  quotidiani  che  abbiano
attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite
in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso  un
contributo pari al 50  per  cento  dei  costi  annui  documentati  di
acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla  diffusione  nei
suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono  esclusi
dal calcolo del contributo i costi relativi a  tirature  inferiori  a
10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno,  in
un singolo Paese di destinazione. Sono altresi' esclusi  dal  calcolo
del  contributo  i  costi  relativi  a  testate  il   cui   contenuto
redazionale sia inferiore al 50 per  cento  di  quello  dell'edizione
diffusa  nella  citta'  italiana  presso  il   cui   tribunale   sono
registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente
comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel  caso  in  cui  il
contributo complessivo in base alle domande  presentate  superi  tale
ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto  in
proporzione al numero delle copie stampate  e  diffuse  nei  suddetti
Paesi. 
 
          Nota all'art. 3: 
              - Si trascrive il  testo  dell'art.  26,  primo  comma,
          della legge n. 416/1981 (Disciplina delle imprese  editrici
          e provvidenze per l'editoria), come modificato dall'art. 19
          della legge n. 67/1987: 
              "Art.   26   (Contributi   per   la   stampa   italiana
          all'estero).  -  A  decorrere  dal  1o  gennaio   1986   e'
          autorizzata la corresponsione dell'importo complessivo di 2
          miliardi di lire, in ragione d'anno, di contributi a favore
          di giornali e riviste italiani pubblicati all'estero  e  di
          pubblicazioni con periodicita' almeno trimestrale edite  in
          Italia e diffuse prevalentemente all'estero".