Art. 2.
                             (Finalita)

   La presente legge:
   a)  tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini
e  degli  adolescenti,  ad  una  vita familiare, sociale e lavorativa
protetta  dalle  conseguenze  legate all'abuso di bevande alcoliche e
superalcoliche;
   b)  favorisce  l'accesso  delle  persone  che  abusano  di bevande
alcoliche  e  superalcoliche  e  dei  loro  familiari  a  trattamenti
sanitari ed assistenziali adeguati;
   c)  favorisce  l'informazione  e  l'educazione  sulle  conseguenze
derivanti   dal   consumo   e   dall'abuso  di  bevande  alcoliche  e
superalcoliche;
   d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione
e   di  aggiornamento  del  personale  che  si  occupa  dei  problemi
alcolcorrelati;
   e)  favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di
lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o
a ridurre i problemi alcolcorrelati.