Art. 3.
                     (Attribuzioni dello Stato)

   1.  Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta
di  cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo
Stato  ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti:
   a)  i  requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi
per   lo   svolgimento   delle   attivita'   di   prevenzione,  cura,
riabilitazione  e  reinserimento  sociale dei soggetti con problemi e
patologie   alcolcorrelati,   secondo   criteri   che  tengano  conto
dell'incidenza territoriale degli stessi;
   b)  gli standard minimi di attivita' dei servizi individuati dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano per lo
svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a);
   c)  i  criteri  per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di
alcol  e  ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalita'
che  garantiscano  l'elaborazione  e  la  diffusione  degli  stessi a
livello regionale e nazionale;
   d)  le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle
scuole,  nelle  universita', nelle accademie militari, nelle caserme,
negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile.
   2.  Entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  il  Ministro  dell'interno  adotta  i provvedimenti
opportuni  affinche'  siano  intensificati  i  controlli sulle strade
durante  le  ore in cui e' maggiore il rischio di incidenti legati al
consumo  e  all'abuso  di  alcol, dotando gli addetti ai controlli di
attrezzature   idonee,   secondo   una   distribuzione   territoriale
sufficiente a garantire un'attivita' di controllo continuativa.
   3.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente   legge   la   Commissione   unica  del  farmaco  adotta  un
provvedimento  diretto  ad  assicurare che siano erogati a carico del
Servizio  sanitario  nazionale  i  farmaci  utilizzati  nelle terapie
antiabuso  o anticraving dell'alcolismo, per i quali e' necessaria la
prescrizione  medico-specialistica.  I medicinali, inseriti in classe
H,  sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle
farmacie  territoriali,  secondo  modalita'  definite con decreto del
Ministro  della  sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano,  sentite  le  organizzazioni  piu' rappresentative delle
farmacie  pubbliche  e  private  e  le  organizzazioni  delle imprese
distributrici.
   4.  Per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio di cui al
comma  1,  lettera  c), e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000
milioni  annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle
attivita' di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera
d),  e'  autorizzata  la  spesa massima di lire 2.000 milioni annue a
decorrere  dall'anno  2001.  Per  le  attivita'  di cui al comma 2 e'
autorizzata  la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere
dall'anno 2001.
 
          Note all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59
          (Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
          compiti  alle  regioni ed enti locali, per la riforma della
          pubblica   amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa) e' il seguente:
              "Art.  8.  -  1.  Gli atti di indirizzo e coordinamento
          delle   funzioni  amministrative  regionali,  gli  atti  di
          coordinamento   tecnico,   nonche'  le  direttive  relative
          all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa
          intesa  con  la conferenza permanente per i rapporti tra lo
          Stato,  le  regiori  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, o con la singola regione interessata.
              2.  Qualora  nel termine di quarantacinque giorni dalla
          prima  consultazione  l'intesa non sia stata raggiunta, gli
          atti  di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  previo  parere della commissione
          parlamentare  per le questioni regionali da esprimere entro
          trenta giorni dalla richiesta.
              3.  In  caso  di urgenza il consiglio dei ministri puo'
          provvedere  senza  l'osservanza  delle  procedure di cui ai
          commi  1  e  2.  I  provvedimenti in tal modo adottati sono
          sottoposti  all'esame  degli  organi  di cui ai commi 1 e 2
          entro  i  successivi  quindici  giorni.  Il  Consiglio  dei
          Ministri  e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine
          ai quali siano stati espressi pareri negativi.
              4.  Gli  atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
          coordinamento  tecnico,  nonche'  le direttive adottate con
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, sono trasmessi
          alle competenti Commissioni parlamentari.
              5.  Sono  abrogate le seguenti disposizioni concernenti
          funzioni di indirizzo coordinamento dello Stato:
                a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382;
                b) l'art.   4,   secondo   comma,   del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  24 luglio  1977,  n. 616, il
          primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole
          da:  "nonche'  la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e
          alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche'
          il  terzo  comma  del medesimo articolo, limitatamente alle
          parole:   "impartisce   direttive   per  l'esercizio  delle
          funzioni  amministrative  delegate  alle  regioni  che sono
          tenute ad osservarle, ed";
                c)  l'art.   2,   comma 3,  lettera  d)  della  legge
          23 agosto  1988;  n.  400,  limitatamente alle parole: "gli
          atti    di   indirizzo   e   coordinamento   dell'attivita'
          amministrativa   delle   regioni   e,  nel  rispetto  delle
          disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e
          delle, province autonome di Trento e Bolzano";
                d) l'art.  13,  comma  1,  lettera  e),  della  legge
          23 agosto  1988,  n. 400, limitatamente alle parole: "anche
          per  quanto  concerne  le  funzioni  statali di indirizzo e
          coordinamento";
                e)  l'art.  1,  comma  1,  lettera  hh),  della legge
          12 gennaio 1991, n. 13.
              6.  E'  soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del
          primo  comma  dell'art.  17  della legge 16 maggio 1970, n.
          281.".
              -   Il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112,
          concerne   il   "Conferimento   di  prestazioni  e  compiti
          amministrativi  dello  Stato  alle  Regioni  ed  agli  enti
          locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997,
          n. 59.".