Art. 3. (Attribuzioni dello Stato) 1. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sentita la Consulta di cui all'articolo 4, nel rispetto delle competenze attribuite allo Stato ed alle regioni dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e delle previsioni del piano sanitario nazionale, sono definiti: a) i requisiti minimi, strutturali ed organizzativi, dei servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati, secondo criteri che tengano conto dell'incidenza territoriale degli stessi; b) gli standard minimi di attivita' dei servizi individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per lo svolgimento delle funzioni indicate alla lettera a); c) i criteri per il monitoraggio dei dati relativi all'abuso di alcol e ai problemi alcolcorrelati, da realizzare secondo modalita' che garantiscano l'elaborazione e la diffusione degli stessi a livello regionale e nazionale; d) le azioni di informazione e di prevenzione da realizzare nelle scuole, nelle universita', nelle accademie militari, nelle caserme, negli istituti penitenziari e nei luoghi di aggregazione giovanile. 2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti opportuni affinche' siano intensificati i controlli sulle strade durante le ore in cui e' maggiore il rischio di incidenti legati al consumo e all'abuso di alcol, dotando gli addetti ai controlli di attrezzature idonee, secondo una distribuzione territoriale sufficiente a garantire un'attivita' di controllo continuativa. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano erogati a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci utilizzati nelle terapie antiabuso o anticraving dell'alcolismo, per i quali e' necessaria la prescrizione medico-specialistica. I medicinali, inseriti in classe H, sono dispensati dalle farmacie ospedaliere e per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni piu' rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici. 4. Per la realizzazione delle attivita' di monitoraggio di cui al comma 1, lettera c), e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per la realizzazione delle attivita' di informazione e di prevenzione di cui al comma 1, lettera d), e' autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Per le attivita' di cui al comma 2 e' autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' il seguente: "Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regiori e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il consiglio dei ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari. 5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti funzioni di indirizzo coordinamento dello Stato: a) l'art. 3 legge 22 luglio 1975, n. 382; b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo" fino a: "n. 382" e alle parole "e con la Comunita' economica europea", nonche' il terzo comma del medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate alle regioni che sono tenute ad osservarle, ed"; c) l'art. 2, comma 3, lettera d) della legge 23 agosto 1988; n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle, province autonome di Trento e Bolzano"; d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni statali di indirizzo e coordinamento"; e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio 1991, n. 13. 6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281.". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concerne il "Conferimento di prestazioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.".