Art. 4.
    (Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati)

   1.  E'  istituita  la Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi
alcolcorrelati, di seguito denominata "Consulta", composta da:
   a) il Ministro per la solidarieta' sociale, che la presiede;
   b)  tre  membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale
fra   persone   che   abbiano   maturato  una  comprovata  esperienza
professionale in tema di alcol e di problemi alcolcorrelati;
   c)  quattro  membri  designati  dalla  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
   d)  il  direttore  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o un suo
delegato;
   e)  un  rappresentante  del  Consiglio  nazionale  delle ricerche,
designato dal suo presidente;
   f)  due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale,
di  cui  uno su proposta delle associazioni di volontariato ed uno su
proposta delle associazioni di auto-mutuo aiuto attive nel settore;
   g)  due membri designati dal Ministro per la solidarieta' sociale,
di  cui  uno  su  proposta  del  Ministro  delle politiche agricole e
forestali  ed uno su proposta delle associazioni dei produttori e dei
commercianti di bevande alcoliche;
   h) due membri designati dal Ministro della sanita';
   i)  due  membri  designati  dal  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica;
   l)  il  presidente  della  Societa' italiana di alcologia o un suo
delegato.
   2. La Consulta nomina al proprio interno un vicepresidente.
   3. Per ognuno dei membri della Consulta di cui al comma 1, lettere
c),  d), e), f) ed h), e' designato un membro supplente. I componenti
della   Consulta   durano   in  carica  tre  anni  e  possono  essere
riconfermati.  Entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri  sono definite le modalita' e l'entita' dei rimborsi spese e
dei gettoni di presenza assegnati ai componenti della Consulta di cui
al comma 1, lettere b), c), f) e g).
   4.  La  Consulta  si  riunisce  ogni due mesi e su richiesta di un
terzo  dei  suoi  componenti.  Per  la  validita'  delle  riunioni e'
richiesta  la  presenza  della  meta' dei componenti. Con decreto del
Ministro  per la solidarieta' sociale si provvede alla disciplina del
funzionamento e dell'organizzazione della Consulta.
   5. La Consulta:
   a)   collabora  nella  predisposizione  della  relazione  prevista
dall'articolo  8, esaminando, a tale fine, i dati relativi allo stato
di   attuazione   della   presente  legge  e  quelli  risultanti  dal
monitoraggio  effettuato  ai  sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
c), dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
   b)  formula  proposte ai Ministri competenti, alle regioni ed alle
province  autonome  di Trento e di Bolzano per il perseguimento delle
finalita'  e  degli obiettivi definiti dall'articolo 1 nei rispettivi
ambiti di competenza;
   c)  collabora  con  enti  ed  organizzazioni internazionali che si
occupano  di  alcol  e  di  problemi  alcolcorrelati, con particolare
riferimento  all'Organizzazione  mondiale  della sanita', secondo gli
indirizzi definiti dal Ministro della sanita';
   d)  fornisce ai Ministri competenti, alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano pareri in ogni altro ambito attinente
all'alcol  e ai problemi alcolcorrelati in riferimento alle finalita'
della presente legge.
   6.  Per  l'istituzione  ed  il  funzionamento  della  Consulta  e'
autorizzata  la spesa di lire 125 milioni annue a decorrere dall'anno
2001.